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Il dipendente che, in congedo di malattia lavora presso l’esercizio commerciale del coniuge è passibile di licenziamento, ove la sua condotta integri una violazione dei doveri generali di correttezza degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia quando la condotta lasci presumere l’inesistenza della malattia, sia quando può pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.
In merito si pronuncia la Corte di cassazione, con la sentenza n. 2516/2024 del 26 gennaio.
Il caso nasce dal licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente che, durante il congedo di malattia della durata di una settimana, ha prestato servizio per due giorni presso l’attività del coniuge, come emerso dalle risultanze delle indagini investigative richieste dalla società datrice di lavoro.
La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione del ricorrente, rilevando la potenziale idoneità dell’attività svolta a ritardare la sua guarigione, poiché ripetuta nel periodo di malattia, e dunque fondante l’addebito disciplinare posto alla base della sanzione espulsiva.
La Corte di cassazione conferma la pronuncia dei giudici di merito, rilevando in primo luogo che in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell’articolo 2119 Codice civile, relativo al recesso per giusta causa.
La Corte Suprema ribadisce che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio (Cassazione 26496/2018, 10416/2017).
Come emerso dalla vicenda in oggetto, la società datrice di lavoro ha disposto la figura di investigatori privati, per effettuare dei controlli difensivi e per verificare la condotta dei dipendenti e collaboratori attraverso tre principali attività:
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente infedele;
-Attività di Mystery Shopping e/o Assunzioni Programmate;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web.
Fonte: tesoroandpartners.com
