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Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 994 del 6 marzo 2026, ha affrontato una questione di particolare rilievo in tema di licenziamento orale, ribadendo principi consolidati in materia di onere della prova. La Corte ha stabilito che, in caso di impugnazione di un licenziamento intimato verbalmente, grava sul lavoratore l’obbligo di dimostrare non solo la cessazione del rapporto di lavoro, ma anche che tale cessazione sia riconducibile a un atto di volontà espresso dal datore di lavoro. La semplice interruzione della prestazione lavorativa o l’allontanamento dal posto di lavoro, senza ulteriori elementi probatori, non è sufficiente a configurare un licenziamento verbale ai sensi della normativa vigente e dei principi interpretativi della Corte di Cassazione. Tale principio comporta che, in mancanza di prove certe sulla volontà espulsiva datoriale, la cessazione del rapporto può essere qualificata come abbandono volontario del posto di lavoro, legittimando eventuali provvedimenti disciplinari successivi, senza che ciò costituisca una violazione del vincolo fiduciario o del diritto del lavoratore a tutela giudiziaria.
Caso specifico
Il caso esaminato dal Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 994/2026, riguarda un lavoratore assunto nel 2013 da una società privata e contestualmente amministratore unico, coinvolto in un acceso alterco il 3 ottobre 2024. Secondo il dipendente, l’amministratore gli avrebbe comunicato verbalmente il licenziamento senza fornire motivazioni, inducendolo a lasciare immediatamente il posto di lavoro. Il lavoratore avrebbe poi completato le consegne e interrotto la prestazione, interpretando il comportamento datoriale come recesso verbale. La società contestava l’esistenza di un licenziamento orale, sostenendo che l’allontanamento era volontario e che l’assenza prolungata costituisse grave violazione disciplinare, legittimando il successivo licenziamento per giusta causa formalizzato il 15 novembre 2024. Il Tribunale ha escluso il licenziamento verbale, le deposizioni non confermavano la versione del lavoratore, le comunicazioni ai fornitori erano organizzative e l’assenza non giustificata era coerente con abbandono volontario. Il ricorso è stato rigettato e il lavoratore condannato al pagamento delle spese legali. La sentenza conferma che l’interruzione della prestazione non prova la volontà datoriale di licenziare e legittima il recesso disciplinare successivo. Sul piano economico, il lavoratore non ha ottenuto reintegrazione né risarcimento, mentre la società ha visto confermata la legittimità del licenziamento per giusta causa. Il principio stabilito è chiaro, l’onere probatorio di dimostrare un licenziamento orale grava sul lavoratore e, in difetto di prova, la cessazione del rapporto può essere considerata abbandono volontario, legittimando l’azione disciplinare datoriale.
Ruolo agenzia investigativa
Il caso citato rientra nella fattispecie dei licenziamenti per giusta causa, in cui la causa impedisce la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro come sancito dall’ex art. 2119 c.c. in quanto viene leso irrimediabilmente in vincolo fiduciario tra datore e lavoratore. Va sottolineato che esistono diverse tipologie di licenziamento per giusta causa, tra cui:
– Licenziamento disciplinare, causato dalla messa in atto di una condotta colposa o manchevole del lavoratore;
– Licenziamento per abbandono del posto di lavoro, quando il dipendente lascia senza giustificazione il luogo di lavoro, interrompendo le proprie mansioni;
– Licenziamento per assenza ingiustificata, relativo alle assenze prolungate o ripetute senza motivazione valida;
– Licenziamento per concorrenza sleale o sviamento di clientela, quando il lavoratore danneggia l’azienda favorendo interessi concorrenti o sottraendo clienti;
– Licenziamento per violazione del diritto di critica, quando la critica del lavoratore diventa lesiva o ingiustificata nei confronti dell’azienda;
– Licenziamento per giusta causa extralavorativa, situazioni in cui comportamenti al di fuori dell’attività lavorativa compromettono gravemente il rapporto di fiducia;
– Licenziamento per furti, appropriazione indebita di beni o denaro dell’azienda;
– Licenziamento per insubordinazione, rifiuto sistematico di seguire le direttive legittime del datore di lavoro;
– Licenziamento per negligenza, comportamenti imprudenti o disattenti che compromettono la sicurezza o l’efficienza dell’attività lavorativa;
– Licenziamento per scarso rendimento, quando le prestazioni del lavoratore risultano costantemente insufficienti rispetto agli standard richiesti da contratto;
– Licenziamento per reati, condanne penali o comportamenti criminali che incidono sul rapporto fiduciario con l’azienda.
In tali situazioni, il ricorso a un’agenzia investigativa assume un ruolo fondamentale per raccogliere elementi utili a supporto della decisione aziendale. Tarricone Investigazioni, in qualità di agenzia investigativa qualificata, in presenza di sospetti illeciti, offre un ampio spettro di servizi, tra cui: investigazioni preassunzione, indagini su assenteismo, accertamenti per falsa malattia, verifiche reputazionali, investigazioni su infedeltà e concorrenza sleale. Tutti servizi che vengono supportati da attività diversificate e complete quali:
– attività di web intelligence, OSINT e SOCMINT, per raccogliere prove direttamente dal web, spesso diffuse dallo stesso dipendente tramite la propria attività online;
– attività di monitoraggio e pedinamento dei dipendenti, con ausilio di dispositivi GPS;
– indagini interne e testimoniali, finalizzate ad accertare tramite gli altri dipendenti la messa in atto di tali comportamenti da parte del target;
– bonifiche ambientali, volte a individuare dispositivi fisici o digitali di intercettazione in uffici, abitazioni o mezzi di trasporto, prevenendo così fughe di informazioni riservate.
Tutte le informazioni raccolte nelle attività investigative vengono inserite in un dossier investigativo dotato di valenza probatoria, che consente al cliente di disporre di prove oggettive e verificate, utili per prendere decisioni, difendersi o agire concretamente in contenziosi e situazioni aziendali complesse.
Fonte: ilsole24ore.com; edotto.com
