Confidentiality Guaranteed
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Gli obblighi previsti in seguito al matrimonio sono diversi e devono essere reciproci tra i coniugi: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione, contributo ai bisogni della famiglia, educazione e cura dei figli.
La convivenza/coabitazione viene riconosciuta tra i più importanti ed è prevista dall’art. 143 del Codice civile. L’allontanamento dall’abitazione matrimoniale non viene considerato un reato, e non è presente all’interno del Codice penale, a meno che l’abbandono non scaturisca da comportamenti rilevanti, come nel caso di carenza di elementi utili e necessari alla sopravvivenza.
In generale vi è, quindi, l’obbligo per i coniugi di vivere insieme e di condividere lo stesso domicilio, ciò implica la condivisione della vita familiare a meno che non vi siano motivi di salute o di lavoro, separazione legale o accordo tra le parti.
L’obbligo di convivenza fa riferimento solo alle coppie sposate, e non alla “coppie di fatto”, costituite da individui che convivono nella stessa casa ma che non sposati. L’abbandono del tetto coniugale, quindi, consiste in una violazione di quelli che sono i veri e propri obblighi scaturiti in seguito ad una promessa di matrimonio. Se si tratta di una coppia non sposata, l’abbandono non costituirà nessuna conseguenza, ma in caso contrario, verranno previste delle sanzioni civili.
Per considerarlo un vero e proprio abbandono del tetto coniugale, è necessario che siano presenti alcuni elementi:
-Non deve esserci più la volontà di ritornare all’interno dell’abitazione, anche senza informare di ciò il coniuge, lasciandolo incerto su ciò che potrebbe accedere;
-L’allontanamento deve essere prolungato per giorni, e quindi non si può considerare tale, ad esempio, una pausa di riflessione durata un fine settimana;
-Non deve esserci una giusta causa. Nei casi di abbandono del tetto coniugale dovuti da episodi ad esempio di violenza domestica, maltrattamenti anche non per forza fisici, abusi o violenza, ma anche casi di discussione che hanno portato ad un comune accordo di separazione o un tradimento, l’allontanamento dall’abitazione sarebbe giustificato.
L’abbandono del tetto coniugale che rispetta i criteri precedentemente descritti, comporta chiaramente delle responsabilità e delle sanzioni civili. L’allontanamento può costituire il cosiddetto “addebito della separazione”, nel caso in cui non sia giustificato da una causa legittima. L’abbandono deve quindi essere ingiustificato e deve comportare un disequilibrio di tipo etico e sociale, di modo da costituire causa di addebito. Se quindi l’allontanamento è giustificato da comportamenti che hanno portato alla non tolleranza della convivenza, allora non può essere addebitato al coniuge che ha deciso di abbandonare il tetto coniugale.
L’addebito della separazione comporta:
1) Perdere il diritto di mantenimento, che impedisce al coniuge che ha deciso di allontanarsi da casa di non poter richiedere il pagamento degli alimenti;
2)Perdere la carica di erede del coniuge, nel caso in cui l’individuo abbandonato deceda prima che avvenga il divorzio all’interno della coppia.
Le situazioni di allontanamento dall’abitazione coniugale non comportano un reato penale, ma, nel caso in cui l’abbandono sia avvenuto da parte del soggetto che percepiva la principale fonte di reddito all’interno della famiglia, si ricorrerebbe alla violazione degli obblighi di assistenza familiari, in quanto il coniuge non potrebbe più occuparsi di procurare il denaro necessario per il mantenimento della famiglia.
Nel momento in cui il coniuge decide di abbandonare il tetto coniugale, è necessario che provveda a mantenere la propria famiglia tramite assegni/bonifici mensili, volti ad assicurare il mantenimento di uno stesso stile di vita fino a quel momento assunto.
Nel caso in cui il marito decida di allontanarsi dall’abitazione coniugale, alla moglie spetta:
-Il diritto di portare la situazione in tribunale richiedendo la separazione e il divorzio, all’interno dello stesso atto di ricorso;
-Il mantenimento nei suoi confronti, nell’evenienza che la sua sola situazione patrimoniale non sia sufficiente a procurarle una certa stabilità;
-Il mantenimento dei figli, a prescindere dalla maggiore o minore età, e sempre nell’evenienza in cui questi non possano provvedere da soli ad una stabilità economica;
-L’affidamento condiviso dei figli, tranne nel caso in cui l’uomo che ha abbandonato il tetto coniugale non metta in atto gravi condotte che comportino l’affidamento esclusivo;
-L’assegnazione della casa coniugale, nel caso in cui alla donna aspetti l’incarico, di occuparsi dei figli, a prescindere dalla maggiore o minore età di questi.
Nel caso in cui sia la moglie a prendere la decisione di abbandonare il tetto coniugale, i diritti precedentemente individuati non possono venire attribuiti al marito, nel caso in cui l’allontanamento dall’abitazione sia stata una decisione per una giusta causa, ad esempio nel caso di una violenza o di una particolare situazione di crisi. Nel caso in cui invece non ci sia in presenza di ragioni legittime, la donna riporterebbe la conseguenza di non aver più diritto al mantenimento per sé, ma avrebbe comunque diritto a quello dei figli. Se il giudice poi sostiene che lei sia lo stesso in grado di occupare la posizione di madre, allora potrà ottenere anche l’affidamento condiviso dei figli, la collocazione presso di sé dei figli, l’assegnazione della casa familiare.
L’onere della prova spetta al coniuge che ha deciso di abbandonare la casa, il quale deve dimostrare le proprie giustificazioni. Nel caso in cui l’allontanamento dall’abitazione familiare sia determinato da casi di grave insofferenza coniugale, sarà necessario dimostrare quindi che l’abbandono del tetto coniugale dipenda da queste situazioni, così da evitare l’addebito.
Un investigatore privato si occupa, in queste situazioni, della ricerca delle prove che comportano la violazione degli obblighi scaturiti in seguito ad un matrimonio, come, l’abbandono del tetto coniugale, di modo da favorire una separazione matrimoniale e l’eventuale addebito della stessa separazione. In altre situazioni, l’investigatore privato ha il compito di indagare su eventuali maltrattamenti o violenze domestiche che hanno comportato l’allontanamento dall’abitazione coniugale e la perdita di diversi diritti, quali l’assegno di mantenimento o l’affidamento dei figli.
Fonte: laleggepertutti.it
