Confidentiality Guaranteed
Confidentiality Guaranteed

Con l’ordinanza n. 6468 del 12 marzo 2024 la Suprema corte ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato da una banca a una propria dipendente, per abuso dei permessi ex legge n. 104.
L’abuso dei permessi è stato dimostrato, dal datore di lavoro, grazie alle prove raccolte dall’agenzia investigativa incaricata.
Come è noto, infatti, l’utilizzo, da parte del lavoratore, dei permessi ex legge n. 104 per attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, costituisce giusta causa di licenziamento, per la violazione della finalità per la quale il beneficio è stato concesso.
I giudici territoriali avevano ritenuto che la lavoratrice, nelle ore imputate al permesso ex legge 104, non si fosse dedicata all’assistenza dei genitori disabili in modo rilevante e significativo, essendosi occupata di altre attività. Tali circostanze sono state dimostrate, appunto, dalle prove raccolte da un’agenzia investigativa, incaricata dall’azienda datrice, che ha effettuato delle indagini utili a verificare la condotta della dipendente durante i giorni di permesso.
La donna ha presentato ricorso, lamentando l’indebito controllo a mezzo di investigatore privato, ma i Giudici hanno ritenuto legittimo, in tale contesto, il controllo della dipendente mediante investigatori privati.
Come ricordato dalla giurisprudenza, infatti, il controllo demandato all’agenzia investigativa è legittimo ove non abbia ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come proprio nel caso di controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi 104.
Il ricorso della donna viene respinto, perchè “il complessivo comportamento tenuto dalla donna, all’origine del disposto licenziamento, si è tradotto in un atto illecito, avendo dimostrato un sostanziale disinteresse per le esigenze aziendali, integrando una grave violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro.”
Come dimostrato nell’ordinanza n. 6468 in esame, l’agenzia investigativa contribuisce in modo significativo alla risoluzione di questo tipo di illeciti, attraverso le seguenti attività:
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in permesso;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
-Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: Edotto.com
