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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2618 del 4 febbraio 2025, ha confermato il licenziamento di un dipendente che, durante il congedo parentale, ha svolto un’attività lavorativa retribuita e continuativa presso un concessionario d’auto di cui era anche amministratore. L’azienda ha scoperto la violazione tramite un’agenzia investigativa. Il lavoratore ha contestato il licenziamento in tribunale, in appello e infine in Cassazione, sostenendo l’illegittimità delle indagini e l’insufficienza delle prove.
La Cassazione ha evidenziato che il congedo parentale, disciplinato dall’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, ha l’obiettivo di garantire al bambino la presenza e l’assistenza dei genitori nei primi anni di vita. Questo diritto non può essere subordinato alle esigenze organizzative dell’azienda, che deve accettare la richiesta senza possibilità di rifiutarla o posticiparla. Tuttavia, proprio perché l’assenza del lavoratore rappresenta un sacrificio per l’azienda e la collettività, è necessario che il beneficio venga utilizzato in modo conforme alla sua finalità. L’uso improprio del congedo per svolgere un’altra attività lavorativa, ha affermato la Corte, non può essere giustificato nemmeno dal fatto che il dipendente riuscisse comunque a conciliare il lavoro con la cura del figlio. Se l’attività professionale parallela risultava compatibile con l’accudimento del minore, allora lo sarebbe stata anche quella svolta per il datore di lavoro originario, vanificando la giustificazione alla base della richiesta del congedo.
Perciò, la Corte ha confermato che l’abuso del congedo parentale costituisce una grave violazione dei principi di correttezza e buona fede, giustificando il licenziamento. La sentenza sottolinea che il congedo parentale serve esclusivamente a garantire l’assistenza ai figli nei primi anni di vita e che il suo utilizzo improprio può avere conseguenze disciplinari gravi.
Come possono intervenire gli investigatori privati in casi come questo?
– Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
– Testimonianza in Tribunale per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: aiop.it
