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Un lavoratore è stato licenziato per motivi disciplinari durante il congedo straordinario preso per assistere la madre invalida, accusato di aver “disatteso agli obblighi di assistenza e convivenza imposti dalla normativa vigente come presupposto per il beneficio della sospensione della prestazione di lavoro“. Egli ha contestato il licenziamento sostenendo che la violazione non esisteva. Tuttavia, sia il Tribunale che successivamente la Corte d’Appello hanno ritenuto provata l’infrazione, basandosi sulle indagini svolte da investigatori privati incaricati dall’azienda, e hanno giudicato adeguata la sanzione massima del licenziamento. Il lavoratore ha quindi presentato ricorso per Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello.
Il congedo straordinario di 323 giorni consecutivi, fruito dal reclamante dal 4 dicembre 2012 al 18 dicembre 2013, è regolato dall’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001. Tuttavia, il ricorrente ha trasferito la propria residenza presso quella della madre solo il 30 aprile 2013, alcuni mesi dopo l’inizio del congedo, contravvenendo alla normativa che richiede un’assistenza personale, continuativa e ininterrotta al familiare disabile.
La normativa prevede che, per poter usufruire del congedo straordinario, il figlio non convivente deve “instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile l’assistenza permanente e continuativa” (Corte Costituzionale 232/2018).
Le modalità di esercizio di questo diritto possono essere soggette a verifica, e l’uso del congedo per scopi diversi dall’assistenza al disabile giustifica il licenziamento per giusta causa, dato che il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze prevalenti riconosciute dalla legge.
L’assenza di un nesso causale tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza al disabile rappresenta un abuso del diritto e una violazione dei doveri di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro e dell’ente assicurativo (Cassazione 9217/2016). Anche se il lavoratore ha il diritto di avere spazi temporali adeguati alle proprie esigenze personali durante il congedo, l’assistenza deve comunque essere permanente, continuativa e globale (Cassazione 29062/2017).
L’azienda decise così di incaricare un’agenzia investigativa, la quale lavorasse 24 ore su 24 per 10 giorni consecutivi, ed emerse che non solo il lavoratore non conviveva stabilmente con la madre, a cui doveva prestare assistenza, ma anche che durante i suddetti giorni di osservazione non le ha mai prestato assistenza.
Durante il periodo preso in esame, il lavoratore è stato avvistato in compagnia della moglie e della figlia, impegnato in attività come fare acquisti, fare passeggiate e socializzare con amici, oltre che a visitare altre abitazioni. In sostanza, conduceva una vita quotidiana normale. Inoltre, ha regolarmente dormito presso la casa dove risiedono la moglie e la loro figlia.
Il titolare dell’agenzia investigativa, interrogato come testimone, ha corroborato i risultati dell’indagine, presentando dettagli concreti supportati dalla relazione agli atti e dalle relative fotografie. Ha affermato di aver personalmente condotto le indagini, sebbene con l’aiuto di alcuni collaboratori. Grazie al lavoro del detective privato, l’azienda è riuscita a dimostrare la totale mancanza di un legame causale tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza al disabile, poiché il dipendente non viveva con la madre né le forniva alcun tipo di assistenza, contrariamente a quanto prescritto dalla normativa. È quindi emerso che il lavoratore ha abusato del congedo, originariamente concesso per assistere il disabile, per scopi estranei, causando un danno sia all’INPS che all’azienda. Queste circostanze hanno giustificato il licenziamento per giusta causa (cfr. Cassazione 16207/2018).
I Giudici della sezione lavoro della Corte di Cassazione hanno considerato fondamentale il convincimento derivante dalla relazione investigativa, corredata da fotografie, e dalla testimonianza del titolare dell’agenzia investigativa.
Con l’ordinanza numero 14237 del 22 maggio 2024, hanno pertanto respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile.
Come dimostrato nell’ordinanza n. 14237 in esame, l’agenzia investigativa contribuisce in modo significativo alla risoluzione di questo tipo di illeciti, attraverso le seguenti attività:
– Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in permesso;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
– Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: www.studiocataldi.it
