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Adoperare in modo poco consono i permessi riconosciuti dalla legge 104 può portare al licenziamento, ma la Corte di Cassazione sottolinea che la gravità della sanzione deve essere proporzionale al comportamento del lavoratore. Quindi, se si deve o meno arrivare al licenziamento, bisogna valutare ogni singolo caso.
Ai sensi della legge 104 del 1992 (art.3 comma 3) il tutore che assiste il famigliare affetto da disabilità ha diritto a 3 giorni di permesso retribuiti al mese.
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22643 del 9 agosto 2024, ha valutato il caso di un lavoratore sottoposto a licenziamento disciplinare per aver utilizzato in maniera impropria i permessi di L. 104. L’azienda, ha scoperto che il dipendente fruiva dei permessi di L. 104, ma non prestava assistenza al famigliare con handicap. In particolare, al lavoratore era stato addebitato di non aver prestato alcuna assistenza diretta al nonno disabile nei giorni richiesti e di non averlo neanche incontrato nelle date indicate al datore di lavoro, per questo è stato licenziato per giusta causa.
Sul punto occorre ricordare che il legislatore non ha fornito indicazioni restrittive relative al luogo, su dove cioè debba essere prestata l’assistenza. Questo perché, in teoria, potrebbe essere ovunque, un qualsiasi luogo, purché funzionale al miglioramento delle condizioni di salute del disabile.
La Corte di Appello, pur convalidando la risoluzione del contratto di lavoro dipendente, ha condannato l’azienda a versare al lavoratore un risarcimento di 12 mensilità perché non tutte le accuse erano fondate su prove reali. L’azienda, non soddisfatta, ha fatto ricorso, che è stato negato dal giudice, confermando la sentenza della Corte di appello e ritenendo il licenziamento illegittimo.
Nel caso in esame la gravità della condotta era stata ridimensionata dalla Corte di Appello per il fatto che il lavoratore non aveva precedenti in tal senso e perché le prove portate dall’azienda non erano sufficienti a supportare tutte le accuse.
La Corte di Cassazione, quindi, pone nuovamente l’attenzione sull’importanza dell’utilizzo dei permessi 104 e sugli obblighi legati al godimento del beneficio. Se manca del tutto il collegamento tra l’assenza e l’assistenza del disabile si verifica l’uso improprio del beneficio che comporta una violazione dei doveri del dipendente verso l’azienda facendo venir meno il rapporto di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro.
La legge, a tal proposito, è abbastanza malleabile e non richiede indispensabilmente che i giorni di permesso debbano essere trascorsi interamente al fianco del disabile. Il caregiver può recarsi a fare la spesa per il disabile, compiere delle pratiche o commissioni che il famigliare invalido non riesce a portare a termine, recarsi dal medico o acquistare medicinali in farmacia per conto della persona di cui si prende cura. In questi casi, se il lavoratore non passa tangibilmente il tempo con il famigliare che assiste, sta comunque impiegando il tempo dei permessi per la cura e l’interesse dell’assistito.
Attraverso il monitoraggio del dipendente gli investigatori privati possono accertare la realtà dei fatti e provare eventuali inadempimenti, provando il tutto mediante report fotografico e video che potrà essere confermato dall’agente investigativo, tramite testimonianza, in sede di possibile contenzioso.
L’attività investigativa è del tutto lecita, come più volte confermato dalla giurisprudenza in materia, perché il controllo del dipendente è effettuato fuori dall’orario di lavoro e in un periodo di sospensione della prestazione lavorativa.
In particolare le agenzie investigative agiscono attraverso:
–Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in permesso;
–Attività di web intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
–Testimonianza in tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: www.money.it
