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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13155 del 7 maggio 2026, è tornata a pronunciarsi su un tema delicatissimo per le aziende: l’uso improprio dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992. Con questa decisione, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il permesso non è un “premio” o un risarcimento per le fatiche del dipendente, ma uno strumento finalizzato esclusivamente all’assistenza del disabile.
Secondo la Corte, pur non essendo necessario che il lavoratore sia costantemente presente accanto al familiare disabile, deve comunque esserci un collegamento chiaro e concreto tra il tempo di assenza dal lavoro e l’assistenza prestata. L’assistenza può essere anche “indiretta” (come svolgere commissioni o pratiche amministrative nell’interesse del disabile), ma se la finalità assistenziale viene meno o diventa marginale, si configura un abuso del diritto. Tale condotta viola i doveri di correttezza e buona fede, ledendo il rapporto di fiducia con il datore di lavoro e giustificando il licenziamento per giusta causa.
Il caso specifico
Il caso preso in esame riguarda un dipendente con mansioni di autista e magazziniere, licenziato dopo che il datore di lavoro aveva accertato, tramite indagini private, un utilizzo improprio dei permessi. Il lavoratore aveva richiesto permessi retribuiti per assistere la madre disabile nelle fasce pomeridiane di due giornate specifiche.
Tuttavia, le evidenze raccolte hanno dimostrato che l’assistenza fornita era stata molto limitata:
– In una giornata il dipendente aveva dedicato alla madre solo 30 minuti.
– Nella seconda giornata, il tempo dedicato era stato di soli 38 minuti.
– Complessivamente, l’uomo aveva impiegato per le finalità assistenziali solo il 17,5% del tempo totale (84 minuti su 480 richiesti), trascorrendo il resto delle ore presso la propria abitazione o svolgendo attività personali del tutto estranee ai bisogni del familiare.
La gravità della condotta, unita alla violazione dei doveri contrattuali, ha portato alla conferma definitiva della legittimità del licenziamento, con la condanna del lavoratore anche al pagamento delle spese per aver promosso un ricorso ritenuto infondato.
L’intervento delle agenzie investigative
Come dimostrato da questa ordinanza, il provvedimento di licenziamento ha tratto origine proprio dagli esiti di accertamenti investigativi. In situazioni di sospetto abuso, l’intervento di un’agenzia investigativa autorizzata è determinante per tutelare il patrimonio e l’organizzazione aziendale.
L’attività investigativa professionale interviene per:
– Monitorare il comportamento del dipendente: attraverso osservazioni e pedinamenti mirati, si verifica se il lavoratore impiega il tempo del permesso per prestare assistenza al familiare disabile, anche quando l’assistenza si concretizza in attività indirette, oppure per svolgere attività personali non compatibili con la finalità del beneficio.
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT: attraverso l’analisi di fonti aperte e dei social network, gli investigatori possono acquisire elementi utili a verificare eventuali abusi. Foto, video o post pubblicati dallo stesso dipendente possono infatti contribuire a ricostruire i fatti e documentare comportamenti incompatibili con la finalità assistenziale.
– Indagini su attività lavorative non autorizzate: verificare se il dipendente utilizzi i permessi per svolgere un altro lavoro, collaborazioni o attività imprenditoriali, anziché assistere il familiare.
In conclusione, l’ordinanza della Corte di Cassazione conferma che l’abuso dei permessi Legge 104 può legittimare il licenziamento quando viene dimostrato che il lavoratore ha utilizzato il tempo di assenza dal lavoro per finalità estranee all’assistenza del familiare disabile. In questo contesto, il ruolo delle agenzie investigative è fondamentale: attraverso accertamenti svolti nel rispetto della normativa, è possibile raccogliere prove concrete e legalmente utilizzabili, offrendo alle aziende un valido supporto nella tutela dei propri interessi e nella gestione dei procedimenti disciplinari.
Fonte: Federpol
