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Il 18 dicembre 2023 la Corte di Cassazione, ha depositato l’ordinanza n. 35249, con la quale ha confermato il proprio orientamento secondo cui la separazione è da addebitare al coniuge che infligge violenze fisiche o morali all’altro, indipendentemente dal comportamento del partner vittima delle violenze.
Difatti, le continue violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all’altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri derivanti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, sia la pronuncia di separazione derivante dall’impossibilità di proseguire la convivenza matrimoniale, che la sua addebitabilità all’autore delle stesse. L’accertamento di tali condotte, così lesive della dignità dell’altro, esonera il giudice dal dovere di procedere alla comparazione col comportamento del coniuge vittima delle violenze.
Il Tribunale di Catanzaro pronunciava la separazione con addebito all’uomo a fronte delle violenze fisiche e morali che lo stesso ha inflitto alla moglie, respingendo conseguentemente la richiesta del ricorrente di addebito alla stessa; prevedeva l’obbligo del marito di corrispondere alla donna un assegno mensile come contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non autonomi e assegnava loro la casa coniugale.
L’addebito della separazione al ricorrente violento viene confermata anche dalla Corte d’Appello adita dall’uomo, rilevando l’assenza di qualsiasi prova in merito al comportamento della donna, in violazione ai doveri matrimoniali.
Il coniuge violento riferiva poi alla Corte di Cassazione che la Corte d’Appello non avesse accettato l’efficienza causale delle proprie condotte rispetto alla irreversibilità della crisi coniugale ma gli Ermellini, con l’ordinanza sopracitata, confermavano le valutazioni della Corte d’Appello basate sulle circostanze per cui l’uomo, più volte avesse avuto una condotta violenta ed aggressiva nei confronti della moglie, ingiuriandola, percuotendola, minacciandola con un coltello – come anche riferito dal figlio e confermato da altri testi in sede istruttoria.
Le circostanze secondo cui le insofferenze della moglie si fossero instaurate in un rapporto già deteriorato non hanno alcun rilievo e, dunque, sarebbero prive di rilevanza causale rispetto alla intollerabilità della convivenza.
Infatti, affinché la separazione sia addebitabile al coniuge che abbia violato i doveri nascenti del matrimonio, non è sufficiente solamente accertare la violazione, ma è necessario che la stessa abbia causato direttamente la crisi coniugale in un rapporto eziologico di causa-effetto.
Invece, nel caso in cui le condotte violente vengano accertate, non è più necessario che venga confermato anche il nesso di causalità per la gravità intrinseca delle condotte stesse, che di per sé fondano l’addebitabilità della separazione al coniuge violento.
A tal proposito, ricordiamo l’ordinanza n. 27324/2022 con cui la Corte di Cassazione ha affermato che “la violenza fisica di un coniuge nei confronti dell’altro, anche se concretizzatasi in un singolo episodio, costituisce una violazione talmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio da giustificare non solo la pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma anche la dichiarazione di addebito a carico dell’autore della violenza”.
Secondo l’orientamento costante della Corte di legittimità, “…i comportamenti reattivi del coniuge, che sfociano in azioni violente e lesive dell’incolumità fisica dell’altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l’addebito della separazione, causa determinante dell’intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l’altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione”.
Quindi, la separazione è da addebitare al coniuge che infligge violenze fisiche o morali all’altro, indipendentemente dal comportamento del partner vittima delle violenze.
In situazioni come queste, sempre più donne chiedono aiuto alle agenzie investigative autorizzate, che agiscono nel massimo rispetto della normativa sulla privacy e nella massima discrezione, garantendo risposte efficienti e tempestive quando la sicurezza personale viene messa in discussione. Vengono svolte attività di monitoraggio, pedinamento e contro pedinamento, per il tempo necessario e sufficiente a difendere il diritto del cliente, senza eccedere e senza invadere la sfera personale del soggetto di interesse.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del partner violento;
-Attività di contro pedinamento del partner vittima di violenza;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso partner violento a pubblicare online prove delle sue condotte disoneste.
-Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonti: dinellalex.it;
