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L’assegno divorzile è un contributo economico che, dopo il divorzio, una delle due parti deve versare all’altra, nel caso in cui ci sia uno squilibrio economico-patrimoniale tra i due ex coniugi. L’assegno può essere di due tipi: con funzione assistenziale, se l’ex coniuge non dispone dei mezzi adeguati a vivere e non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive, oppure con funzione perequativo-compensativa, se lo squilibrio economico deriva da decisioni prese di comune accordo durante il matrimonio (per esempio se un coniuge rinuncia alla carriera lavorativa per occuparsi della famiglia).
Il caso specifico
Nel 2017 due coniugi si separarono consensualmente e il tribunale fissò il pagamento dell’assegno da parte dell’ex marito a 1.800 euro mensili. Quando venne avviato il divorzio, nel 2023, l’ex marito sostenne che la propria situazione economica fosse peggiorata, e chiese di eliminare il pagamento dell’assegno divorzile; la donna, invece, chiese di abbassare la somma. Il Tribunale di Verona, tramite la sentenza n. 1775/2023, accettò questa richiesta, imponendo all’ex marito il pagamento di un assegno divorzile di 900 euro al mese. Questa decisione fu presa basandosi su molti fattori, tra cui la significativa disparità economica delle parti, la durata del matrimonio, l’età dei coniugi, la ridotta capacità lavorativa della donna e il contributo da lei fornito alla vita familiare. Inoltre, il giudice non ritenne decisivo l’abbassamento del reddito dell’uomo, in quanto era legato alla sospensione temporanea di alcune missioni lavorative all’estero.
Nel 2025 l’ex marito impugnò la decisione davanti alla Corte d’appello di Venezia, la quale respinse le richieste dell’uomo, confermando il grave squilibrio tra le due parti, l’incapacità lavorativa della donna, aggravata da un’invalidità totale e tenendo conto della sua rinuncia a una carriera lavorativa per occuparsi della famiglia, durante le frequenti assenze dell’uomo per lavoro.
L’uomo, nel giugno 2026, decise di fare ricorso alla Corte di Cassazione, per due motivi, riguardanti la violazione dell’art. 5 comma 6 della legge n.898/1970. Il primo era riferito al fatto che la donna disponesse di un reddito, dato dalla sua invalidità e da altre entrate. Il secondo riguardava l’inesistenza, secondo il suo parere, di un reale sacrificio professionale. L’uomo, quindi, riteneva che non ci fossero i presupposti per l’assegno divorzile.
La Cassazione, tramite l’ordinanza n. 22874/2026, ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ribadito i presupposti del riconoscimento dell’assegno divorzile. Ha poi affermato che la Corte d’appello aveva rispettato correttamente i principi stabiliti e che l’uomo, nonostante stesse chiedendo di verificare la violazione di una legge, in realtà stava mascherando la richiesta di una nuova valutazione delle circostanze. Con questa ordinanza non vengono introdotti nuovi principi, ma vengono solo confermati quelli già consolidati sull’assegno divorzile e sulle sue funzioni assistenziale e perequativo-compensativa. Inoltre, la Corte ribadisce che l’inadeguatezza dei mezzi economici e l’eventuale sacrificio del coniuge devono essere provati e valutati dai giudici di merito, e se la decisione è motivata, non può essere contestata per ottenere una nuova valutazione. Infine, nella valutazione della situazione economica del coniuge obbligato possono essere considerate anche entrate sospese temporaneamente, se è possibile prevedere che verranno ripristinate.
Come possono intervenire le agenzie investigative
In situazioni come queste un’agenzia investigativa può essere d’aiuto soprattutto nella fase di raccolta e ricostruzione delle circostanze rilevanti per la valutazione dell’assegno divorzile. Nella maggior parte dei casi questo tipo di indagine porta ad una revisione dell’assegno divorzile a favore di uno dei due coniugi, perché è molto frequente che si nascondano, ad esempio, nuove convivenze o entrate economiche.
In particolare, la Tarricone Investigazioni si occupa di:
– Indagini patrimoniali su beni mobili e immobili, disponibilità economiche, attività lavorativa e tenore di vita;
– Attività di monitoraggio e pedinamento dell’ex coniuge per accertare eventuali attività lavorative non dichiarate, reali abitudini di vita e convivenze di fatto non dichiarate, rilevanti ai fini dell’assegno;
– Attività di Web Intelligence (OSINT e SOCMINT) per la raccolta di elementi di prova dal web.
Una volta raccolti gli elementi utili all’indagine, gli investigatori redigono un dossier dettagliato che l’ex coniuge può utilizzare in giudizio per chiedere la rideterminazione dell’assegno di mantenimento o divorzile. Se necessario gli investigatori privati possono essere chiamati a testimoniare in sede giudiziaria, per confermare quanto riportato nel dossier.
Fonti:www.avvocatoandreani.it, ordinanza22874-2026.pdf
