Confidentiality Guaranteed
Confidentiality Guaranteed

Con ordinanza 27043 del 18 ottobre 2024 la Cassazione (Cass. Civ., Sez. I,) torna sul tema dell’assegno divorzile.
Nel caso specifico, il ricorrente contesta l’assegno divorzile dovuto alla ex moglie, che dal 2010 intrattiene una relazione e convive con un nuovo compagno. Il giudice di primo grado accoglie il ricorso e revoca l’assegno divorzile. La donna, però, presenta ricorso e la Corte riduce l’assegno ad un importo di 500 euro mensili.
Avverso tale decisione l’uomo propone ricorso per Cassazione, contestando il fatto che la Corte di merito, dopo aver correttamente ritenuto che ci fosse la relazione della ex moglie, aveva sottolineato la mancanza della prova di coabitazione che quindi escludeva che vi fosse una famiglia di fatto e una stabile convivenza con progetto di vita e comunanza di affetti.
La Corte rigetta il ricorso specificando che, stante l’assenza di una stabile convivenza, non vi fossero elementi che documentassero con sufficiente certezza la formazione di una famiglia di fatto, non essendo prova sufficiente di una sostanziale comunione e condivisione di vita e di impegni economici, i viaggi e le vacanze estive della coppia, la frequentazione domestica, documentata occasionalmente, né la dazione di somme di denaro che poi venivano restituite dalla donna.
Secondo i giudici di Cassazione, infatti, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte di merito non ha valorizzato solo la mancata coabitazione, ma ha valutato il compendio probatorio complessivo ritendo che lo stesso non consentisse la dimostrazione in causa della “famiglia di fatto”.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso dell’ex marito condannandolo al pagamento delle spese.
Secondo il più recente orientamento della Corte, l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, incide sia sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio, sia sulla sua revisione. Ha inoltre precisato che, ai fini della revoca dell’assegno divorzile, la convivenza more uxorio instaurata dall’ex coniuge può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiato con il nuovo partner dal quale discendano reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale e che l’onere della prova sia a carico della parte che neghi il diritto all’assegno.
La prova che indichi l’esistenza di un nuovo legame deve dunque essere fornita dall’ex coniuge che deve corrispondere l’assegno. A tal fine è possibile e utile rivolgersi ad agenzie investigative che con professionalità siano in grado di svolgere indagini ed ottenere così le prove, rigorose, necessarie a dimostrare l’esistenza del nuovo legame affettivo e duraturo con un’altra persona ma anche per verificare la situazione patrimoniale dell’ex coniuge.
Come possono intervenire gli investigatori privati in casi come questo?
– Attività di monitoraggio e di pedinamento;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso ex coniuge a pubblicare online prove delle sue condotte;
– Testimonianza in Tribunale per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: www.dinellalex.com
