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Quadro normativo: principio di bigenitorialità e disciplina dell’affidamento
L’affidamento dei figli minori, in caso di separazione o divorzio, si fonda sul principio della bigenitorialità, sancito dall’art. 337-ter del Codice Civile, che riconosce il diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori. L’affidamento condiviso rappresenta la regola generale, mentre l’affidamento esclusivo costituisce una deroga eccezionale, disciplinata dall’art. 337-quater c.c., che può essere disposta solo qualora l’affidamento condiviso risulti contrario all’interesse superiore del minore.
Elemento centrale di ogni decisione in materia di affidamento è il superiore interesse del minore, che costituisce il fulcro della regolazione dei rapporti genitoriali. Il giudice, nel disporre l’affidamento esclusivo, deve avere esclusivo riguardo all’interesse psico-fisico del minore, al fine di evitare situazioni dannose o disagevoli. La sentenza n. 24876/2025 ribadisce che la bigenitorialità non è un mero dato formale, ma implica la collaborazione di entrambi i genitori nell’interesse del figlio, anche se con modalità e intensità diverse.
Il caso concreto: sentenza n. 24876 9/09/2025
La vicenda trae origine da una decisione del Tribunale di Firenze che aveva disposto l’affido super esclusivo della minore alla madre, nonostante la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) avesse suggerito l’affido condiviso, attribuendo il rifiuto della minore verso il padre a condotte materne ostacolanti. Il padre, residente negli Stati Uniti, aveva impugnato la decisione, lamentando anche la quantificazione dell’assegno di mantenimento e la limitazione del diritto di visita a colloqui telefonici o incontri con l’intervento dei servizi sociali.
La Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado, dopo che la madre della minore in replica ha evidenziato che il reclamante non aveva svolto alcuna funzione educativa nei confronti della figlia minore, non si era assunto responsabilità e aveva tenuto condotte pregiudizievoli, oltre a non aver manifestato alcuna intenzione di frequentare la figlia ma solo d’incontrarla. Infine, la estrema conflittualità ed il disinteresse ad un confronto con la madre inducevano a ritenere adeguato alla peculiarità del caso di specie l’affido super esclusivo.
La sentenza n. 24876/2025 richiama l’attenzione sulla natura eccezionale dell’affido super esclusivo e sulla necessità di evitare che tale misura venga adottata in modo automatico o sulla base di conflitti genitoriali non adeguatamente approfonditi. Si richiede un quid pluris probatorio rispetto all’affido esclusivo, con la dimostrazione di condotte gravemente pregiudizievoli del genitore estromesso.
La Corte d’Appello a sostegno della decisione ha sottolineato che non era possibile attribuire il rifiuto della bambina verso il padre esclusivamente a condotte della madre, non essendovi prove circa il nesso eziologico esclusivo. Sebbene sia generalmente riconosciuto che l’interesse del minore consiste nel preservare un rapporto con entrambi i genitori, la deroga all’affido condiviso può risultare giustificata, come nel caso in esame, dalla presenza di un elevato livello di conflittualità tra le parti e dalla distanza del padre rispetto alla vita della figlia, nonché dalla limitatezza delle sue azioni rivolte al concreto esercizio della responsabilità genitoriale.
Di conseguenza, la Corte d’Appello ha ritenuto che il genitore che risponde meglio ai bisogni della minore sia la madre e che l’affido condiviso costituirebbe una sanzione per la madre non essendovi evidenze probatorie tali da far ritenere che il padre sia il genitore che tuteli maggiormente l’interesse della minore. Le prolungate assenze del padre nella vita e nella crescita della figlia, connotate da una lontananza fisica ed emotiva mai colmata, sono state considerate più gravi rispetto ai comportamenti della madre.
Presupposti per l’affidamento esclusivo
L’ affidamento esclusivo e, ancor più, l’affido super esclusivo, rappresentano misure fortemente limitative della responsabilità genitoriale e possono essere adottate solo in presenza di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore estromesso, accertate con rigore e fondate su prove oggettive.
La sentenza n. 24876/2025 sottolinea che il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta dell’affido esclusivo o super esclusivo, fondandola su fatti oggettivi e non su mere valutazioni di opportunità o su conflitti non indagati nelle loro cause profonde.
L’affidamento esclusivo non ha una durata predefinita e può perdurare fino al raggiungimento della maggiore età del minore. Tuttavia, il genitore non affidatario può chiedere una revisione dell’affidamento qualora si verifichi un miglioramento delle proprie condizioni.
Tipologie di affidamento esclusivo:
– Affido esclusivo: il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma il genitore non affidatario conserva il diritto di essere consultato per le decisioni di maggiore interesse.
– Affido super esclusivo: il genitore affidatario esercita un controllo totale, senza obbligo di consultazione per alcuna decisione. La Cassazione ha chiarito che questa misura può essere adottata solo in presenza di condotte gravemente pregiudizievoli e non può essere giustificata dal semplice rifiuto del minore di incontrare il genitore non affidatario, se tale rifiuto non è riconducibile a comportamenti gravi di quest’ultimo.
Come possono intervenire gli investigatori privati in questo caso?
1. Raccolta di prove concrete
– Osservazioni dirette e discrete: pedinamenti, utilizzo di sistemi GPS e appostamenti per verificare le condizioni di vita e le frequentazioni del genitore e del minore. Queste attività consentono di documentare eventuali inadempienze genitoriali, comportamenti negligenti, violenti, abusivi, dipendenze, disinteresse, ambienti domestici inadeguati.
– Raccolta di testimonianze: interviste a vicini, insegnanti, conoscenti, nel rispetto delle normative vigenti.
– Raccolta di prove documentali: fotografie, filmati, registrazioni audio acquisite nel rispetto della legge.
2. Redazione di una relazione investigativa dettagliata
– Utilizzabile in tribunale: la relazione investigativa, corredata da prove oggettive e testimonianze, può essere prodotta in giudizio e il suo valore probatorio è rafforzato dalla testimonianza diretta dell’investigatore sui fatti rilevanti.
La nostra agenzia fornisce assistenza qualificata per la verifica o il mutamento delle condizioni di affidamento, documentando eventuali variazioni e proponendo elementi utili a fini di revisione. Offriamo inoltre servizi di consulenza mirata, calibrati sulla peculiarità di ciascun caso, assicurando la piena riservatezza e il rispetto della normativa vigente. I nostri investigatori adottano metodologie di acquisizione delle prove costantemente aggiornate e operano nel pieno rispetto delle leggi, assicurando l’affidabilità e la validità giuridica dei risultati ottenuti.
Conclusione
L’affidamento esclusivo rappresenta un istituto giuridico finalizzato alla tutela del minore in presenza di situazioni familiari particolarmente critiche, trovando applicazione esclusivamente nei casi in cui l’affido condiviso risulti pregiudizievole per l’interesse superiore del minore. L’adozione di tale misura presuppone una motivazione puntuale e rigorosa, nonché la comprovata dimostrazione, mediante idonea documentazione e testimonianze, della pericolosità ovvero dell’inadeguatezza dell’altro genitore.
Fonti: laleggepertutti.it, NT+Diritto, lavorosi.it, studiolegalebombini.it
