Confidentiality Guaranteed
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Si pensi al caso in cui il coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento dovesse perdere il posto di lavoro. In tal caso, non consegue automaticamente il diritto a non versare, o versare in misura ridotta il mantenimento, ma è necessario depositare un’istanza di revisione delle condizioni economiche della separazione e rimettersi alla valutazione del giudice competente.
Ciò sarà possibile: “Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.” Secondo quanto previsto dall’art. 156 c.c., qualora sopravvengano giustificati motivi rispetto a quanto stabilito in sede di separazione/divorzio e se quest’ultimo sia riconducibile a fatti sopravvenuti che non potevano essere considerati al momento della pronuncia, tali da comportare un mutamento non prevedibile della situazione patrimoniale di uno dei coniugi.
Ne consegue che il giudice ai fini della decisione, non si limiterà a considerare la sopravvenuta perdita del lavoro da parte del coniuge obbligato, ma valuterà numerosi aspetti quali, ad esempio: la possibilità, per l’obbligato, di ottenere un altro impiego, l’età dello stesso, la mansione svolta, il titolo di studi, la sua situazione economica generale e l’impatto che, concretamente, il licenziamento ha avuto sulle capacità economiche.
Nel caso in cui il coniuge avente l’obbligo del versamento si licenzi in prima persona, la valutazione delle circostanze è rimessa, caso per caso, alla decisione del giudice.
È certo che, in caso di dimissioni volontarie presentate da uno dei coniugi, non possono ritenersi sussistenti i requisiti di oggettiva ed incolpevole incapacità a provvedere al versamento dell’assegno e, dunque, non vi sarà alcuna revisione del contributo in quanto il coniuge non sta pienamente sfruttando la propria capacità lavorativa per una scelta personale.
Se però, le dimissioni siano per giusta causa, la perdita del lavoro non è riconducibile alla mera volontà del lavoratore, quindi sarà quindi possibile rimettere al vaglio del giudice la valutazione circa la revoca o la riduzione del contributo al mantenimento.
Specie nel primo e ultimo caso citato, l’investigatore privato può condurre indagini patrimoniali e mediante indagini sul reale tenore di vita e l’attuale situazione economica-relazionale.
La ricerca degli elementi di prova avviene grazie alle attività di monitoraggio e di pedinamento, ma anche alla consultazione di database su fonti aperte e chiuse ed attività di OSINT e SOCMINT. Una volta raccolti gli elementi utili all’indagine, gli investigatori redigono un dossier dettagliato che l’ex coniuge può produrre in giudizio.
-Attività di monitoraggio e di pedinamento dell’ex coniuge;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
-Indagini patrimoniali;
-Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: studiolegalebellani.it
