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I dipendenti che vengono meno ai propri obblighi possono essere sanzionati dal proprio datore di lavoro, sia tramite semplici rimproveri verbali nei casi più lievi, sia con il licenziamento nelle ipotesi più gravi.
Relativamente al caso in esame, la Corte di cassazione si è domandata se sia sempre lecito licenziare per giusta causa il dipendente che ruba: in alcune sentenze, il furto, seppur di scarsa entità, giustifica in ogni caso il recesso del datore, mentre in altre pronunce si vuole porre maggiore attenzione sull’effettiva entità dell’inadempimento commesso.
In generale, un dipendente può essere licenziato legittimamente soltanto se commette un illecito che fa venir meno il vincolo fiduciario con il datore. Nello specifico, si parla di licenziamento per giusta causa nei casi in cui il lavoratore ha commesso un fatto talmente grave da giustificare il recesso “in tronco” del datore.
Il reato commesso sul proprio posto di lavoro, come in questo caso, costituisce un grave inadempimento contrattuale che giustifica, almeno in astratto, il licenziamento, trattandosi di un illecito penale a tutti gli effetti; la conseguenza è infatti che il datore non potrà più fidarsi del proprio lavoratore.
La Corte di cassazione, con la Sentenza n. 24014/2017, ha dichiarato che può essere licenziato per giusta causa anche il dipendente che commette un furtarello di pochi euro (come una confezione di caramelle), in quanto l’aspetto rilevante non consiste tanto nel danno economico subito dal datore, quanto piuttosto nel venir meno del rapporto di fiducia con il proprio subordinato. Sul piano disciplinare, la gravità del fatto permane a prescindere da una eventuale condanna in sede penale.
Tuttavia, la Corte di cassazione, con la Sentenza n. 27353 del 26 settembre 2023, ha fornito anche una visione più indulgente, dichiarando illegittimo il licenziamento del dipendente che ha commesso un furto di entità irrisoria (una caciotta da due chili e un trancio di prosciutto da cinque etti). Ad ogni modo, la reintegrazione, ovvero la restituzione del proprio posto di lavoro, non può essere ottenuta.
Quindi, secondo la Suprema Corte, se da un lato la sanzione espulsiva risulta sproporzionata quando il dipendente si appropria di merce di valore limitato, dall’altro va escluso il reinserimento del dipendente sul posto di lavoro, poiché il fatto sussiste.
Per concludere, la Corte di cassazione sostiene che il licenziamento a volte può risultare eccessivo rispetto all’entità del fatto commesso; tuttavia, il dipendente non può pretendere di essere reintegrato in azienda dopo l’illecito commesso.
Il datore di lavoro può effettuare delle indagini, nei casi in cui egli abbia il sospetto che i dipendenti commettano dei furti, chiedendo l’intervento di una agenzia investigativa autorizzata.
Una delle attività che viene utilizzata spesso per questo tipo di indagine è il Mystery Shopping, soprattutto nel retail, GDO, concessionarie e franchising, ma anche per gli e-commerce. Secondo la sentenza della Cassazione n. 18821/2008, ad esempio: “in tema di controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa in ordine agli illeciti del lavoratore (…) sono legittimi – e non presuppongono necessariamente illeciti già commessi – i controlli occulti posti in essere dai dipendenti dell’agenzia i quali, fingendosi normali clienti dell’esercizio, si limitino a presentare alla cassa la merce acquistata ed a pagare il relativo prezzo”.
Gli investigatori privati intervengono anche con delle attività di monitoraggio e pedinamento del dipendente infedele, con delle attività di Web Intelligence (OSINT e SOCMINT) per monitorare il comportamento del dipendente anche online e, in alcuni casi, con installazione di telecamere nascoste all’interno dell’ambiente lavorativo: la videosorveglianza rientra infatti nei controlli difensivi che il datore di lavoro può mettere in atto anche grazie all’apporto di una agenzia investigativa autorizzata, senza dover chiedere preventivamente un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
– Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente infedele;
– Attività di Mystery Shopping e/o Assunzioni Programmate;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente infedele a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
– Attività di analisi della reputazione aziendale;
– Installazione telecamere occulte.
Fonte: www.laleggepertutti.it
