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La sentenza n. 31583/2026 della Corte di Cassazione penale affronta una questione importante in materia di atti persecutori (stalking): cosa accade quando la persona offesa, dopo aver presentato querela, non si presenta all’udienza alla quale è stata convocata come testimone?
In generale, la legge prevede che la querela possa essere rimessa anche tacitamente. Tra i casi previsti rientra la mancata comparizione del querelante all’udienza, senza un giustificato motivo. In queste situazioni, il comportamento può essere interpretato come una volontà di non proseguire nel procedimento.
Per il reato di stalking, però, la legge stabilisce una regola particolare: la remissione della querela può essere soltanto processuale. Questo significa che non è sufficiente un comportamento che faccia presumere la volontà di rinunciare alla querela, ma è necessario un atto formale, secondo le modalità previste dalla legge.
Il caso concreto
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la persona offesa aveva presentato querela per atti persecutori ed era stata successivamente citata come testimone nel processo. Non si era però presentata all’udienza, senza fornire un giustificato motivo. La questione era quindi se questa assenza potesse essere interpretata come una rinuncia alla querela e, di conseguenza, portare all’estinzione del reato.
La Cassazione ha escluso questa possibilità e ha chiarito che la semplice assenza della persona offesa all’udienza non comporta, nei procedimenti per stalking, la remissione della querela. Anche se la mancata comparizione avviene durante il processo, non può essere considerata una remissione tacita, perché ciò contrasterebbe con la disciplina specifica prevista per questo reato. Per rinunciare alla querela è quindi necessario seguire le forme previste dall’art. 340 del Codice di procedura penale, attraverso una dichiarazione espressa resa secondo le modalità stabilite dalla legge.
La decisione della Suprema Corte ribadisce dunque un principio importante: nel caso di atti persecutori, la mancata presenza in udienza della persona offesa non è sufficiente a far estinguere il reato. La rinuncia alla querela deve essere manifestata in modo formale e nelle forme previste dalla legge.
Il supporto delle agenzie investigative
Il caso, per quanto affronti un tema molto tecnico, solleva comunque interrogativi sulla tutela delle vittime di stalking e sulla reale efficacia delle denunce. Nonostante il coraggio di affrontare la situazione legalmente, i protagonisti si trovano a chiedersi se ne sia valsa davvero la pena. Per questo, è fondamentale rivolgersi a specialisti sia in ambito legale che psicologico per ricevere il giusto supporto e affrontare al meglio situazioni di stalking.
Poiché ogni caso è diverso e il comportamento di chi perseguita può essere imprevedibile, è essenziale adottare misure adeguate. Un’accurata investigazione non solo rafforza il quadro probatorio utile in sede legale, ma può rappresentare un valido strumento per aiutare le vittime a recuperare serenità e sicurezza.
In questo contesto, il coinvolgimento di investigatori privati può rivelarsi determinante nella raccolta di elementi di prova, attraverso attività quali:
– attività di contropedinamento, per verificare il reiterarsi degli atti persecutori nei luoghi frequentati dalla vittima;
– osservazione discreta degli spostamenti;
– ricerche OSINT e SOCMINT per individuare informazioni e dimostrare comportamenti illeciti;
– analisi forense di dispositivi elettronici, utilizzando software specializzati per acquisire e conservare prove digitali.
Tutto il materiale raccolto viene poi organizzato in un dossier investigativo dettagliato utilizzabile in sede giudiziaria. Inoltre, qualora fosse necessario nel corso del procedimento, gli investigatori possono essere chiamati a testimoniare in tribunale per confermare le attività svolte e gli elementi emersi durante l’indagine, contribuendo così a rafforzare il valore probatorio delle informazioni raccolte.
Fonti: terzultimafermata.blog
