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Anche se solitamente il licenziamento disciplinare è dovuto a cause legate all’attività lavorativa, può accadere che lo stesso venga comminato per cause extralavorative.
La Corte di cassazione con sentenza n. 31866/2024 ha infatti ribadito che costituisce giusta causa di licenziamento la condanna a carico del lavoratore che abbia tenuto condotte extralavorative penalmente rilevanti come una condanna per un reato di particolare disvalore o allarme sociale, tale da influire sulla prestazione lavorativa o dare discredito all’azienda, come nel caso in esame.
I FATTI
Il dipendente di un’azienda di trasporto pubblico viene licenziato a seguito della condanna irrevocabile per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti familiari e lesioni personali.
Il datore di lavoro ritiene che il licenziamento fosse necessario in conseguenza della natura della mansione svolta dal dipendente, conducente di autobus, la cui attività lavorativa si svolge in condizioni stressanti ed in continuo contatto con il pubblico, con la concreta possibilità che una perdita di autocontrollo possa portare al venir meno agli essenziali obblighi di rispetto e diligenza nei confronti degli utenti o di terzi.
Il lavoratore si oppone e dichiara illegittimo il licenziamento, ma soccombe sia in primo grado che in appello e la sanzione disciplinare viene confermata anche dalla Cassazione.
Secondo un indirizzo consolidato della Corte, la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche, quale obbligo accessorio, a non attuare, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o che possano compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso. Tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono portare all’irrogazione della sanzione espulsiva.
Nel caso concreto, i fatti contestati al dipendente sono ritenuti di gravità tale da ledere irrimediabilmente, alla luce delle mansioni svolte dal lavoratore (incaricato di pubblico servizio), la fiducia nel corretto adempimento dell’attività lavorativa.
Il datore di lavoro può effettuare delle indagini, nei casi in cui egli abbia il sospetto che i dipendenti commettano attività illecite o tengano condotte che possono minare il rapporto di fiducia che deve necessariamente esistere tra datore di lavoro e lavoratore, rivolgendosi a professionisti dell’investigazione.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
– Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente infedele a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
– Attività di analisi della reputazione.
Fonte: https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com
