Confidentiality Guaranteed
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La Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 29135 del 12.11.2024, ha confermato che il datore di lavoro può controllare il dipendente per verificare se, nel periodo di fruizione dei permessi sindacali, svolga attività inerenti all’incarico ricoperto, anche attraverso un’agenzia investigativa.
Il caso di specie
Il dipendente veniva licenziato per aver fruito illegittimamente di permessi sindacali, come dimostrato da un’agenzia investigativa. Infatti, in quei giorni, come emerso dal dossier investigativo, il lavoratore si trovava fuori regione per motivi personali. Avverso tale licenziamento il dipendente proponeva appello.
– Illegittimità per contrasto con lo statuto dei lavoratori;
– Insufficienza di giorni di assenza per procedere con il licenziamento;
– Mancata comunicazione motivi;
– Nonché violazione della privacy.
La Corte d’Appello, però, ha rigettato la domanda, dal momento in cui non ritiene sussistente la violazione della privacy dichiarata dal dipendente. Infatti, l’agenzia investigativa, ha effettuato controlli in luoghi pubblici ed il solo fine era quello di verificare il corretto utilizzo della richiesta da parte del dipendente dei permessi sindacali e il comportamento dello stesso.
Inoltre, il licenziamento veniva comminato non per assenza ingiustificata dal lavoro, ma per aver illegittimamente fruito dei permessi sindacali. Questo comportamento ha leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente, tale da irrogare la sanzione più grave del licenziamento.
La Suprema Corte, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso richiesto dal dipendente, confermando la decisione della Corte d’appello e confermando ancora una volta la legittimità dei controlli per mezzo di agenzia investigativa.
Come possono intervenire gli investigatori privati in casi come questo?
– Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
– Testimonianza in Tribunale per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: www.lavorosi.it
