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Con la recente ordinanza n. 21766 del 02 agosto 2024 (qui), la Cassazione conferma la “legittimità dei controlli affidati ad agenzie investigative, anche al di fuori di locali aziendali, ove non aventi ad oggetto l’espletamento dell’attività lavorativa, e che le disposizioni dell’art. 5 st. lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l’assenza. (Cass. n. 11697/2020, Cass. n. 15094/2018, Cass. n. 25162/2014, Cass. n. 6236/2001)”.
Nel caso di specie, un lavoratore è stato licenziato dall’azienda datrice poiché, durante l’assenza per malattia, svolgeva attività extralavorative del tutto incompatibili con lo stato di salute dichiarato, o, in altre parole, il lavoratore si trovava in uno stato di salute compatibile con la prestazione lavorativa.
Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, ma è stato respinto, poiché “gli accertamenti disposti dalla società erano legittimi in quanto non avevano finalità di tipo sanitario, ma miravano a verificare se le plurime specifiche condotte extralavorative, poi contestate, fossero o meno compatibili con la malattia addotta dal lavoratore per giustificare l’assenza dal lavoro e dunque l’idoneità della predetta malattia a determinare uno stato di incapacità lavorativa.”
E, a proposito del licenziamento del dipendente, viene specificato che: “la condotta del dipendente si poneva in contrasto con i generali doveri di correttezza e buona fede nonché con gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nell’esecuzione del contratto che avrebbero imposto al lavoratore, assente per malattia, di comunicare al datore di lavoro l’intervenuto anticipato recupero delle proprie abilità e di non svolgere attività extralavorative che potessero ritardare o pregiudicare la ripresa del servizio; ha ritenuto in concreto sussistente la giusta causa di licenziamento per comportamenti rimproverabili quanto meno a titolo di colpa e denotanti imprudenza, abitudinaria noncuranza verso gli obblighi contrattuali, scarsissima inclinazione a collaborare con la controparte per consentire il regolare funzionamento del rapporto negoziale; ha ritenuto che il complesso di tali elementi giustificava il giudizio negativo sul futuro esatto adempimento della prestazione di lavoro”.
Per la verifica di eventuali illeciti messi in atto dai dipendenti assenti per malattia, sempre più aziende chiedono l’aiuto ad una agenzia investigativa autorizzata, specializzata in investigazioni aziendali.
Come possono intervenire gli investigatori privati in questi casi?
– Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in permesso;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
– Testimonianza in Tribunale per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: giornalelora.it
