Confidentiality Guaranteed
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Di norma, chiunque cerchi casa in affitto è consapevole del fatto che le agenzie immobiliari necessitano di alcuni dati ed informazioni per concludere le pratiche: non sempre però questo avviene entro i limiti della legalità.
Riportiamo il caso di un cittadino elvetico che durante le ricerche di un appartamento è venuto a conoscenza, per caso, del fatto che l’agenzia immobiliare a cui si era affidato aveva incaricato una società di investigazione privata per ottenere dati ed informazioni molto specifiche su di lui, e su tutta la sua famiglia.
Lo svizzero, ricevendo dall’agenzia immobiliare alcuni documenti, ha notato che vi era anche un dossier dettagliato, ricco di numerosi suoi dati personali e redatto da una società di investigazioni private. Le informazioni che vi erano contenute erano in eccesso rispetto a quelle che solitamente sono richieste nei moduli di affitto: figuravano infatti dettagli sui suoi precedenti luoghi di residenza, sulla sua occupazione, nonché sulle sue attività professionali e finanziarie, insieme ad una ricerca reputazionale e su eventuali lamentele di vicinati precedenti.
Evidentemente il fascicolo era stato consegnato per errore al cliente, che ha poi provveduto a sporgere denuncia dell’accaduto. Infatti, le informazioni necessarie alle agenzie immobiliari devono limitarsi all’identità, ai dati finanziari, come la solvibilità, e, ovviamente, ai dati di contatto.
Il vicecommissario federale per la protezione dei dati e l’informazione svizzera, Florence Hanguely, si è pronunciato sull’accaduto: “benché le agenzie immobiliari abbiano il diritto di raccogliere dati per valutare i candidati, tale raccolta deve rispettare determinate regole”. In caso di errori nelle informazioni ottenute, il soggetto ha diritto di rettificarle e di richiedere inoltre una copia di tutti i dati in mano all’agenzia, nonché la loro origine.
Sebbene la confederazione Svizzera non faccia parte dell’UE e non debba quindi rispettare il GDPR (General Data Protection Regulation), questo caso sta facendo riflettere sulle possibili conseguenze di una prassi simile da parte di un’agenzia immobiliare italiana. Una condotta simile violerebbe l’art. 5 comma 1 del Regolamento Europeo, che riporta alla lettera a) i tre principi fondamentali da rispettare per il trattamento dei dati personali, ossia liceità, correttezza e trasparenza, e alla lettera f) le garanzie legate alla sicurezza dei dati, compresa la protezione di questi ultimi da trattamenti non autorizzati mediante l’utilizzo di strumenti e tecniche adeguate.
È evidente che in mancanza di un legittimo interesse che possa giustificare una raccolta così invasiva di dati personali, questi principi verrebbero violati. Partendo dal caso del cittadino svizzero, il non avvisare l’interessato avrebbe comportato una grave violazione del GDPR e considerato che le informazioni gli sono giunte a causa di un errore umano, vista la negligenza e l’imperizia dell’agenzia i dati sarebbero potuti finire nelle mani di soggetti estranei.
Per concludere, soltanto nel caso in cui il cliente stesso fornisse il proprio consenso, la violazione non avrebbe luogo e l’autorità Garante della privacy non sarebbe tenuta ad intervenire.
Ricordiamo che il ruolo dell’investigatore privato è estremamente delicato: data la natura della professione, che consente di trovare informazioni che non sono prontamente disponibili senza indagini approfondite, non c’è dubbio che le leggi sulla protezione dei dati abbiano un forte impatto su coloro che svolgono questa professione. Per l’attività investigativa è pertanto di fondamentale importanza l’aspetto della deontologia dell’investigatore che le associazioni di categoria impongono ai loro iscritti. Quello delle investigazioni è un mondo complesso, regolamentato da precise normative, che è bene ricordare affinché non si verifichino errori.
Fonte: FIRSTNet/ilSole24Ore
