Confidentiality Guaranteed
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La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 101 del 19 febbraio 2026, ha affrontato il tema dell’utilizzabilità disciplinare dei messaggi, offensivi nei confronti dell’azienda e dei dirigenti, scambiati tra colleghi in una chat WhatsApp privata. I giudici hanno stabilito che le comunicazioni inviate all’interno di un gruppo chiuso, composto da destinatari determinati e non accessibile a soggetti esterni, devono essere considerate corrispondenza privata, tutelata dall’art. 15 della Costituzione sulla libertà e segretezza delle comunicazioni. Di conseguenza, il contenuto di tali messaggi non può essere utilizzato dal datore di lavoro come base per un provvedimento disciplinare. La tutela opera quando ricorrono alcune condizioni: la chat deve essere chiusa e a partecipazione selezionata, la comunicazione deve essere destinata a un numero determinato di colleghi, i messaggi devono essere scambiati tramite dispositivi personali e non mediante strumenti aziendali, e il contenuto deve essere condiviso in un contesto privato non destinato alla diffusione esterna. Non è invece sufficiente che il datore di lavoro venga a conoscenza dei messaggi tramite screenshot o inoltro da parte di uno dei partecipanti alla chat, poiché tale circostanza non elimina la natura riservata della comunicazione. La decisione chiarisce quindi che il potere disciplinare del datore incontra un limite preciso nei diritti fondamentali del lavoratore: anche in ambito lavorativo, le conversazioni private tra colleghi restano protette quando si svolgono in uno spazio comunicativo riservato.
Caso specifico
La vicenda nasce dal caso di una dipendente addetta al reparto pescheria di un punto vendita della grande distribuzione, sanzionata dal datore di lavoro con cinque giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per alcuni messaggi vocali inviati in una chat WhatsApp privata tra cinque colleghi. Nei messaggi la lavoratrice aveva espresso critiche sull’organizzazione dei turni e sulla qualità del pesce venduto, utilizzando toni ritenuti offensivi verso i superiori. I vocali erano stati inoltrati alla direzione da una collega presente nel gruppo, circostanza che aveva portato l’azienda ad avviare il procedimento disciplinare. In primo grado il Tribunale di Ancona aveva ritenuto legittima la sanzione, considerando disciplinarmente rilevanti alcune espressioni rivolte alla gestione aziendale. Diversamente, in secondo grado la Corte d’Appello di Ancona ha riformato la decisione, stabilendo che i messaggi provenivano da una chat chiusa e privata e quindi non potevano essere utilizzati come prova disciplinare. Nel motivare la decisione, la Corte ha richiamato anche l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui le conversazioni in gruppi WhatsApp ristretti tra colleghi costituiscono corrispondenza privata e sono protette dalla segretezza delle comunicazioni. Per questo motivo la sanzione è stata dichiarata illegittima, con conseguente annullamento della sospensione e condanna dell’azienda al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi, per diverse migliaia di euro. La decisione conferma quindi il principio secondo cui i messaggi scambiati in chat private tra colleghi, se destinati a una cerchia ristretta e non pubblica, restano tutelati dalla riservatezza e non possono essere utilizzati dal datore di lavoro per giustificare provvedimenti disciplinari.
Ruolo dell’agenzia investigativa
Quando i commenti offensivi sull’azienda non restano confinati a un piccolo gruppo, ma si diffondono pubblicamente configurando un possibile caso di diffamazione, rivolgersi a un’agenzia investigativa qualificata può essere uno strumento essenziale per proteggere la reputazione dell’azienda. Un’indagine professionale consente infatti di individuare e documentare le condotte potenzialmente lesive della reputazione, raccogliendo informazioni ed elementi di prova nel pieno rispetto della normativa vigente. Per aziende e privati, il supporto investigativo permette di ricostruire con precisione i fatti, individuare eventuali responsabili e acquisire documentazione utile alla tutela dei propri diritti, anche in sede giudiziaria. In questo contesto, Tarricone Investigazioni offre servizi specifici finalizzati alla raccolta di elementi utili in controversie lavorative o situazioni analoghe. Tali servizi sono:
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT volte a individuare condotte diffamatorie dal web e dai social network;
– Svolgimentodi perizie informatiche e analisi forense digitale finalizzate alla raccolta e alla conservazione di evidenze digitali, mediante l’esame tecnico dei dispositivi utilizzati dai soggetti coinvolti, al fine di individuare l’origine delle comunicazioni diffamatorie, i destinatari e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti;
– Attività di controspionaggio aziendale e bonifiche ambientali, volte all’individuazione di eventuali dispositivi di intercettazione o captazione, sia fisici sia digitali. Tali verifiche possono riguardare smartphone, tablet, computer, ambienti aziendali, veicoli e abitazioni private, con l’obiettivo di proteggere il patrimonio informativo e reputazionale dell’azienda e garantire la sicurezza dei dati;
– Attività di monitoraggio e pedinamento nei confronti dei soggetti individuati come possibili autori della diffamazione, al fine di accertare modalità, contatti e contesti in cui tali comportamenti vengono attuati.
Ogni attività investigativa svolta viene documentata in modo accurato e confluisce in un report dettagliato inserito in un dossier investigativo con valore probatorio. Questo strumento può essere utile sia in fase preventiva, consentendo al cliente di assumere decisioni basate su elementi oggettivi e verificati, sia in presenza di situazioni già conflittuali, offrendo un supporto concreto per tutelare i propri diritti, prevenire contenziosi o affrontare eventuali procedimenti con un quadro probatorio più solido.
Fonte: ilsole24ore.com; giuslavoristi.it
