Confidentiality Guaranteed
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In un mercato del lavoro in cui è sempre più arduo ottenere un “posto fisso” o un contratto a tempo indeterminato, molti giovani precari, figli di coppie divorziate, si interrogano frequentemente se il lavoro a tempo determinato possa influire sulla loro ricezione del mantenimento che il padre è obbligato a versare in base a una sentenza del tribunale.
È fondamentale considerare le condizioni economiche della famiglia, poiché il percorso educativo del giovane deve essere adeguato non solo alle sue capacità e aspirazioni, ma anche alle possibilità materiali dei genitori. Se il figlio desidera seguire studi costosi con scarse prospettive di lavoro, il giudice può rivedere il diritto al mantenimento in base alla sostenibilità economica dei genitori. Inoltre, il giovane deve dimostrare di partecipare agli studi con profitto, poiché non basta essere iscritti all’università per ricevere il mantenimento. Se il ragazzo non ottiene risultati soddisfacenti, perde il diritto agli alimenti.
Il genitore separato non è più obbligato a versare il mantenimento a un figlio maggiorenne che lavora in modo precario o che ha prolungato eccessivamente il proprio percorso universitario.
La sentenza n. 535/2024 del tribunale di Lamezia Terme stabilisce che un contratto di lavoro a termine può indicare un’indipendenza economica sufficiente a esonerare il genitore dall’obbligo di mantenimento. Questo perché il lavoro temporaneo dimostra che il figlio è in grado di trovare un’occupazione e di sostenersi economicamente.
In sostanza, se il figlio accetta un lavoro a termine, perde il mantenimento. Se rifiuta offerte lavorative ragionevoli o non cerca attivamente un’occupazione, oppure non conclude gli studi in un tempo ragionevole, il mantenimento può essere comunque revocato.
Una volta cessato per sopravvenuta assunzione, l’obbligo dei genitori di fornire un assegno di mantenimento non si ripristina, anche se il figlio viene licenziato poco dopo. Questo principio si applica sia ai contratti di lavoro a tempo indeterminato che a quelli a tempo determinato. La cessazione del rapporto lavorativo, sia per la scadenza del termine che per il mancato rinnovo del contratto, è equiparabile alla perdita di un’occupazione a tempo indeterminato o al fallimento di un’attività autonoma. In tutti questi casi, l’obbligo del genitore di mantenere il figlio si estingue definitivamente.
In sintesi, se un figlio maggiorenne dimostra di poter produrre un reddito adeguato, anche attraverso impieghi temporanei, non è più considerato economicamente a carico del genitore.
La Suprema Corte ha ribadito più volte che, una volta superati i 30/35 anni (a seconda del percorso di studi intrapreso), il figlio perde definitivamente il diritto al mantenimento. Dopo questa soglia, si presume che l’inoccupazione sia dovuta a un atteggiamento pigro o inerte del giovane. La Corte sostiene che, raggiunta tale età, il figlio deve accettare qualsiasi lavoro disponibile, anche se umile o diverso dal settore dei suoi studi, poiché non può continuare a dipendere dai genitori solo perché ha scelto un campo con poche opportunità di lavoro. Di conseguenza, un figlio tra i 30 e i 35 anni non ha più diritto ad alcun sostegno economico da parte del genitore, indipendentemente dalla buona volontà dimostrata e dal fatto che stia ancora studiando.
Per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato, se questo offre una retribuzione e una durata adeguate, non si ha più diritto al mantenimento. Sono esclusi solo i lavori saltuari di tipo stagionale, che durano ad esempio un semestre e non vengono rinnovati per diversi mesi.
Ottenere un impiego, anche se a tempo determinato, dimostra che il giovane è capace di generare un reddito, ha acquisito competenze professionali e risulta quindi “appetibile” per le aziende.
La ricerca degli elementi di prova avviene grazie alle attività di monitoraggio e di pedinamento, ma anche alla consultazione di database su fonti aperte e chiuse ed attività di OSINT e SOCMINT. Una volta raccolti gli elementi utili all’indagine, gli investigatori redigono un dossier dettagliato che l’ex coniuge può produrre in giudizio.
– Attività di monitoraggioe di pedinamento;
– Attività di Web Intelligence OSINTe SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
– Indagini patrimoniali;
– Testimonianzain Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: www.laleggepertutti.it
