Confidentiality Guaranteed
Confidentiality Guaranteed

Il Garante della Privacy ha sanzionato con 15mila euro un comune veneto per trattamento illecito di dati personali, legato all’uso improprio di immagini e video utilizzati per giustificare il licenziamento di una dipendente.
La lavoratrice è stata licenziata dopo che i sistemi di videosorveglianza pubblica avevano documentato comportamenti ritenuti incompatibili con lo stato di malattia: la donna è stata ripresa mentre passeggiava davanti al Comune nel periodo di malattia, sebbene fuori dagli orari di reperibilità previsti dalla normativa.
A pesare ulteriormente sul provvedimento di licenziamento era stato un video girato da un collega con il proprio smartphone e inviato tramite WhatsApp al telefono personale della sindaca. Il filmato mostrava la dipendente a pranzo in un ristorante con due colleghe, anch’esse assenti dal lavoro per malattia. Uno degli elementi contestati dal Garante è stato proprio il fatto di aver inviato il video al telefono personale della prima cittadina, in quanto “l’ente non disponeva della risorse per fornirle un’utenza intestata al Comune”.
Inoltre, il sistema di videosorveglianza del municipio mostrava che la dipendente entrava e usciva dal palazzo comunale, durante l’orario di lavoro, senza registrare i movimenti, tardando il rientro in ufficio per motivi personali.
Secondo l’Autorità, tuttavia, le modalità con cui il Comune aveva acquisito, gestito e trasmesso le immagini violavano la normativa sulla protezione dei dati personali, indipendentemente dalla fondatezza dei comportamenti contestati alla dipendente, che hanno comunque portato al licenziamento.
È importante sottolineare che la sanzione privacy non esclude affatto che il comportamento della lavoratrice potesse integrare un illecito sotto il profilo civilistico o giuslavoristico: l’azienda può legittimamente licenziare quando dispone di prove acquisite correttamente, ma l’uso di strumenti non conformi invalida il materiale, non necessariamente il merito delle contestazioni.
Il Garante ha evidenziato in particolare:
– l’uso non conforme dei sistemi di videosorveglianza, in quanto le telecamere comunali erano destinate alla sicurezza e non alla vigilanza sui dipendenti e non era presente un’informativa conforme;
– la circolazione di materiale video tramite dispositivi personali che non garantisce sicurezza, integrità, tracciabilità e protezione dei dati.
– Il fatto che il datore di lavoro non può accertare in autonomia lo stato di malattia dei dipendenti.
Perché affidarsi a un’agenzia investigativa autorizzata
Quando sorgono sospetti sull’infedeltà di un dipendente, è fondamentale che l’azienda o l’ente pubblico si attenga a procedure pienamente conformi alla normativa.
In questo senso, affidarsi a un soggetto competente, come un’agenzia investigativa autorizzata, consente di evitare le criticità che hanno portato alla sanzione nel caso del Comune veneto.
Un’agenzia investigativa può fornire servizi leciti e conformi al Codice Privacy e allo Statuto dei Lavoratori, tra cui:
– Attività di monitoraggio e di pedinamentodel dipendente in malattia, anche al di fuori delle fasce di reperibilità: infatti, la giurisprudenza consente l’attività investigativa quando vi è un fondato sospetto di abuso dell’assenza;
– Attività di Web Intelligence OSINTe SOCMINT, per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
– Installazione di microcamere occultate sul posto di lavoro per verificare eventuali condotte illecite da parte dei dipendenti con la finalità di tutela del patrimonio aziendale, nei limiti delle norme vigenti;
– Testimonianza in Tribunale per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
CONCLUSIONI
Il caso dimostra quanto sia delicato, per le amministrazioni pubbliche e per le aziende, l’utilizzo di immagini e video nel contesto dei procedimenti disciplinari. Anche quando il comportamento del dipendente può essere effettivamente censurabile – come nel caso di una possibile falsa malattia – la raccolta e la gestione delle prove devono rispettare rigorosamente la normativa sulla privacy. In caso contrario, si rischiano sanzioni significative e l’invalidazione del materiale raccolto, pur senza compromettere necessariamente la valutazione giuslavoristica dell’illecito.
Il provvedimento del Garante evidenzia che l’uso improprio dei sistemi di videosorveglianza e la circolazione di filmati attraverso dispositivi personali non solo compromettono la validità delle prove, ma espongono i soggetti coinvolti a gravi rischi in termini di sicurezza e correttezza del trattamento.
Per questo motivo, in situazioni che richiedono verifiche su eventuali condotte illecite dei dipendenti, è essenziale affidarsi a professionisti autorizzati. L’intervento di un’agenzia investigativa, dotata delle competenze tecniche e giuridiche necessarie, consente infatti di raccogliere elementi probatori nel pieno rispetto delle normative sulla privacy e di tutelare contemporaneamente sia l’organizzazione sia i diritti dei lavoratori, riducendo il rischio di contenziosi e sanzioni.
Fonti: ilfattoquotidiano.it, ilmessaggero.it, garanteprivacy.it
