Confidentiality Guaranteed
Confidentiality Guaranteed

Il congedo parentale è un diritto del lavoratore, al quale il datore di lavoro non può opporsi.
La configurazione di tale diritto, non esclude, però, la possibilità di verificare le modalità del suo esercizio, attraverso i mezzi consentiti dall’ordinamento, ai fini della qualificazione del comportamento del lavoratore, considerando che, benché il diritto sia esercitato senza che il datore possa opporsi, questo non determina la discrezionalità e l’arbitrio nell’esercizio dello stesso e non esclude il controllo degli atti posti in essere.
Il diritto va esercitato dal genitore per i bisogni affettivi del bambino; perciò, lo svolgimento di qualunque altra attività che abbia scopi diversi, costituisce un abuso del diritto che può giustificare un licenziamento.
Pertanto, l’assenza dal lavoro per la fruizione del congedo deve porsi in relazione diretta con l’esigenza del soddisfacimento del diritto stesso, ossia l’assistenza al figlio, e in caso di abuso del congedo, si riterrà posta in essere una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede non solo nei confronti del datore di lavoro che si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente, ma anche dell’ente previdenziale che eroga il trattamento economico.
Lo precisa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.24922/2025 a seguito di un procedimento iniziato con ricorso proposto da un lavoratore licenziato per abuso dei congedi parentali, in quanto gli veniva contestato l’esercizio di un’altra attività lavorativa, invece di dedicarsi alla cura del figlio di tre anni.
Per questo congedo si configura una fattispecie del tutto simile a quella delineata in materia di permessi ex legge 104, in quanto si può ritenere ormai per pacifica giurisprudenza che l’utilizzo dei permessi, da parte del lavoratore, per svolgere attività che non siano in diretta relazione con l’accudimento della prole, costituisce un vero uso improprio del diritto che legittima il licenziamento per giusta causa.
In questi casi, il datore può utilizzare gli strumenti di controllo consentiti dalla legge, ad esempio incaricando un’agenzia investigativa.
Nel caso di specie, infatti, il dossier prodotto dall’agenzia investigativa incaricata ha costituito l’elemento probatorio centrale posto alla base della decisione dei giudici, e che documentava la presenza del dipendente presso lo stabilimento balneare gestito dalla moglie nei giorni di congedo, senza la compagnia dei figli.
In quali modalità può intervenire l’agenzia investigativa?
– Attraverso attività di monitoraggio e pedinamento del dipendente.
– Attraverso attività di web intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web.
– Testimonianza in Tribunale, se necessario.
Fonte: aiaf-avvocati.it
