Confidentiality Guaranteed
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Critiche e offese rivolte all’azienda possono comportare il licenziamento. Nell’epoca digitale, i social media sono diventati una piattaforma in cui le opinioni personali si intrecciano spesso con la sfera lavorativa, non solo su Facebook ma anche su LinkedIn e altre piattaforme emergenti. Non è raro imbattersi in post in cui dipendenti criticano apertamente l’azienda per cui lavorano.
La Cassazione ha affrontato questa questione più volte, talvolta confermando il licenziamento, altre volte annullandolo e in altri casi considerandolo una reazione eccessiva rispetto alla condotta del dipendente. Sono da considerare diversi fattori che possono determinare la legittimità o meno della sanzione disciplinare.
Anche se è vero, almeno in linea di principio, che insultare pubblicamente il datore di lavoro costituisce un reato di diffamazione, la risoluzione del rapporto di lavoro non è sempre automatica. Ci sono diverse variabili che possono influenzare la legittimità del licenziamento:
-La gravità dell’offesa pronunciata dal dipendente sui social: la legge non vieta di disapprovare l’operato del proprio datore ma di offenderlo pubblicamente, ossia di lederne la dignità morale, personale o professionale. In sostanza, la critica è lecita, mentre la diffamazione non lo è.
-Il contesto: l’offesa può essere considerata meno grave, anche se non giustificabile, in situazioni di accesa conflittualità tra dipendenti e datore. Ad esempio, nel caso di un’azienda che non paga gli stipendi da diverso tempo.
-Il ruolo del dipendente: maggiore è la sua posizione apicale, maggiore deve essere l’esempio che deve dare al resto dell’azienda e ai suoi subordinati. Pertanto, l’offesa di un dirigente non può essere giudicata con la stessa severità dello sfogo di un operaio.
La recente ordinanza n. 12142/2024 della Cassazione, datata 06 maggio 2024, ha istituito un importante precedente riguardante il licenziamento disciplinare connesso all’utilizzo dei social network. Secondo la Corte, la pubblicazione su Facebook di commenti offensivi verso il datore di lavoro può costituire una “giusta causa” di rescissione del contratto di lavoro per violazione del rapporto fiduciario fondamentale tra le parti. Di conseguenza, in tali circostanze, la rescissione avviene senza preavviso.
Questo principio è stato applicato indipendentemente dalle impostazioni sulla privacy del profilo dell’utente: anche i post visibili solo agli “amici” possono superare i limiti della confidenzialità e raggiungere un vasto pubblico. La Corte ha sottolineato come tali messaggi, una volta pubblicati su un social network, possano sfuggire al controllo dell’autore, diffondendosi così a un pubblico molto più ampio.
Inoltre, la Cassazione ha evidenziato che, nonostante l’apparente chiusura di alcuni ambienti social, il mezzo utilizzato ha la capacità di amplificare la portata dei messaggi verso un gruppo più vasto di utenti, aumentando così il loro impatto.
Non va dimenticato che, ai fini della configurazione di diffamazione, è sufficiente che l’offesa sia pronunciata dinanzi ad almeno due persone. Quindi, la diffusione di commenti denigratori o offensivi può facilmente trasformarsi in un’azione diffamatoria, specialmente quando il contenuto del post è tale da danneggiare la reputazione del datore di lavoro.
Nonostante il comportamento illecito, il dipendente ha comunque il diritto di richiedere all’INPS l’assegno di disoccupazione, noto come Naspi.
Tenuto presente che il comportamento del dipendente costituisce un reato (diffamazione), il datore di lavoro non è esonerato dall’obbligo di contestare immediatamente l’illiceità (entro 5 giorni per presentare difese scritte). Questo perché l’obbligo della “tempestività della contestazione” richiesta dalla legge è un presupposto per la validità del licenziamento.
Quindi, anche se il datore di lavoro, per prudenza, dovesse attendere la conclusione delle indagini o del procedimento, il licenziamento sarebbe illegittimo (come confermato dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 12117/2017).
In casi come questi, gli investigatori possono agire sia attraverso delle indagini OSINT/SOCMINT, tramite le quali possono monitorare reti e canali social per identificare i contenuti incriminati, ma anche, lì dove possibile, con delle attività di contro pedinamento e pedinamento.
Le informazioni raccolte dagli investigatori privati all’interno della rete, data la natura mutevole di questa, vengono cristallizzate nel tempo tramite software specifici che permettono di conservare l’informazione anche qualora venisse cancellata.
Le informazioni raccolte durante l’attività di pedinamento, inoltre, vengono inserite in un dossier che potrà poi essere utilizzato in Tribunale.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di Web Intelligence OSINTe SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
-Contro pedinamento, pedinamento e monitoraggio;
-Testimonianza in Tribunale, se necessario.
Fonte: laleggepertutti.it;
