Confidentiality Guaranteed
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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7514 del 29 marzo 2026, Sezione Lavoro, ha chiarito in modo definitivo i limiti e le condizioni dei cosiddetti controlli difensivi dei lavoratori. La Corte ha stabilito che i controlli a distanza possono essere considerati legittimi solo se mirati all’accertamento di specifiche condotte illecite, sulla base di concreti indizi già acquisiti. La legge richiede, in particolare, che:
– il controllo sia effettuato ex post, ossia dopo che sia sorto un fondato sospetto;
– sia rivolto a singoli lavoratori e non a controlli generalizzati o meramente esplorativi;
– l’acquisizione dei dati riguardi momenti successivi all’insorgere del sospetto;
– sia garantito il bilanciamento tra la tutela del patrimonio aziendale e i diritti fondamentali alla dignità e alla riservatezza del lavoratore.
Non basta, invece, che un controllo sia qualificato retroattivamente come “difensivo”, i dati raccolti prima della nascita del sospetto sono inutilizzabili a fini disciplinari o giudiziari. In definitiva, la Corte conferma che il controllo difensivo è legittimo solo se specifico, proporzionato e successivo al sospetto, escludendo qualsiasi sanatoria retroattiva di attività illegittime.
Caso specifico
Il caso oggetto della sentenza Cass. n. 7514/2026 riguarda una società S.P.A., che aveva citato in giudizio alcuni ex dipendenti per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di presunte condotte illecite, quali cancellazione telematica di lanci di produzione, distruzione di documentazione cartacea e presunta volontà di favorire la costituzione di un’altra società a discapito del datore. Tutte condotte consistenti in violazioni dell’obbligo di fedeltà e comportamenti che avrebbero causato discredito nei confronti di un primario cliente. La Corte di Appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado, respingendo le richieste della società e dichiarando inutilizzabili le registrazioni telefoniche effettuate “su disposizione aziendale”, in quanto acquisite in violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. La Corte territoriale aveva rilevato l’assenza di prova circa il fondato sospetto antecedente all’acquisizione dei dati e la mancata osservanza delle modalità di legge. La società ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l’art. 4 St. lav. non fosse applicabile e che le prove fossero ammissibili. La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha confermato la legittimità delle decisioni dei giudici di merito, precisando che i dati acquisiti prima del fondato sospetto sono inutilizzabili e ribadendo il principio secondo cui i controlli difensivi devono essere specifici, mirati, successivi al sospetto e proporzionati, escludendo qualsiasi sanatoria retroattiva. Sul piano economico, la società soccombente è stata condannata al pagamento delle spese legali, pari a 20.000 euro oltre accessori, con ulteriore contributo unificato. La sentenza ha dunque effetti pratici importanti: oltre alla condanna economica, chiarisce che le imprese non possono retroattivamente legittimare controlli tecnologici o raccolta di dati effettuati in assenza di fondato sospetto, imponendo una gestione rigorosa e documentata delle attività di controllo sui lavoratori.
Ruolo agenzia investigativa
Come sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, i controlli difensivi sono legittimi e rispettosi dei diritti dei lavoratori nel momento in cui siano finalizzati all’accertamento di comportamenti illeciti e fondati su un ragionevole sospetto. In tali casi, quando è necessario verificare in modo mirato e documentato le condotte di singoli dipendenti, il ricorso a un’agenzia investigativa risulta fondamentale, poiché consente di raccogliere prove legittime, tempestive e conformi alla legge, evitando l’acquisizione di dati inutilizzabili e garantendo al contempo la tutela degli interessi aziendali e dei diritti dei lavoratori.
Tarricone Investigazioni, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente, interviene prontamente, offrendo servizi mirati, tra cui:
– attività di monitoraggio e pedinamento dei soggetti di interesse, con anche ausilio di dispositivi GPS, volti a identificare i comportamenti sospetti o illeciti;
– attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, finalizzata a raccogliere elementi probatori tramite l’osservazione delle informazioni disponibili sul web, al fine di verificare la verificazione dei comportamenti illeciti sospettati e, in tal caso, identificare anche modalità, luoghi e soggetti coinvolti;
– svolgimento di perizia informatica finalizzata all’acquisizione di prove tecniche mediante l’analisi dei dispositivi utilizzati dai target sul luogo di lavoro;
– Installazione di microcamere occultate sul posto di lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti, per verificare e confermare i sospetti.
Tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei servizi investigativi vengono sistematicamente organizzate in un dossier investigativo con valenza probatoria, che viene consegnato al cliente e può essere utilizzato per supportare decisioni aziendali basate su prove oggettive e, se necessario, per difendersi efficacemente in eventuali contenziosi giudiziari successivi.
Fonte: canestrinilex.com
