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Con la sentenza n. 525/2025 del Tribunale di Asti, il Giudice del lavoro ha confermato la liceità delle investigazioni private nei casi di assenza per malattia o infortunio, specificando che non esiste alcun automatismo tra svolgimento di attività extralavorative e simulazione dell’infermità. Il controllo difensivo del datore di lavoro è, infatti, ammesso anche tramite agenzia investigativa, purché effettuato con modalità non invasive e nel rispetto dei principi di proporzionalità e liceità; tuttavia, ai fini disciplinari, grava sull’azienda l’onere di dimostrare non solo l’effettivo svolgimento dell’attività contestata, ma anche la sua idoneità a pregiudicare o ritardare la guarigione e quindi il rientro a lavoro.
Se il fatto contestato è privo di reale rilevanza disciplinare, il licenziamento è illegittimo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione.
Il caso concreto
La vicenda nasce dal licenziamento per giusta causa di una lavoratrice addetta alla conduzione di macchinari, rimasta assente per un infortunio sul lavoro che le aveva causato lo schiacciamento del dito indice della mano destra, con inabilità temporanea certificata dall’INAIL. Poiché l’assenza si era protratta nel tempo, la società aveva incaricato un’agenzia investigativa di monitorare la dipendente, documentando attività quali pulizie domestiche, guida dell’auto, frequentazione di esercizi pubblici e un episodio in palestra con sollevamento di pesi. Il Tribunale ha ritenuto legittime le modalità di acquisizione delle prove, ma nel merito ha escluso sia la simulazione della malattia sia la violazione degli obblighi di correttezza. La consulenza medica ha infatti confermato l’effettività della patologia e l’assenza di condotte idonee ad aggravare o ritardare la guarigione, sottolineando che l’incapacità lavorativa specifica non coincide con l’assoluta immobilità. Accertata l’irrilevanza disciplinare dei fatti contestati, il Giudice ha dichiarato illegittimo il licenziamento, disponendo la reintegrazione della lavoratrice e il risarcimento nei limiti previsti dal Jobs Act.
Come può intervenire un’agenzia investigativa in questi casi?
In situazioni come questa, un’agenzia investigativa autorizzata può intervenire a supporto dell’azienda svolgendo accertamenti mirati e nel pieno rispetto della legge. L’attività investigativa può essere avviata in presenza di un sospetto concreto di abuso e deve limitarsi a verificare comportamenti che possano configurare condotte illecite, senza invadere la sfera privata del lavoratore. L’obiettivo è raccogliere elementi oggettivi utili a chiarire se le attività svolte dal dipendente siano realmente incompatibili con lo stato di salute dichiarato o possano ritardare la guarigione.
Le evidenze possono essere raccolte attraverso i seguenti servizi:
– Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in malattia/infortunio;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite.
In questo modo, l’agenzia fornisce al datore di lavoro un quadro informativo completo e utilizzabile in giudizio, lasciando poi al medico-legale e al Giudice la valutazione finale sulla rilevanza dei fatti accertati.
Conclusioni
La sentenza n. 525/2025 del Tribunale di Asti conferma che le investigazioni difensive rappresentano uno strumento lecito e strategico per l’azienda, purché svolte con rigore metodologico e nel pieno rispetto della normativa. Non basta documentare un’attività extralavorativa: occorre raccogliere elementi chiari, oggettivi e giuridicamente utilizzabili che consentano di valutarne la reale incidenza sullo stato di salute del dipendente. In questo contesto, il ruolo dell’agenzia investigativa diventa centrale nel fornire un quadro probatorio solido e proporzionato, a supporto delle decisioni aziendali e delle eventuali valutazioni medico-legali e giudiziali. Professionalità, discrezione e rispetto delle regole sono dunque i presupposti imprescindibili per un intervento efficace e conforme ai principi richiamati anche dal Decreto Legislativo 23/2015.
Fonte: giuricivile.it
