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Il Tribunale del lavoro di Roma, mediante la sentenza pubblicata il 14 febbraio 2024, ha stabilito che il licenziamento per giusta causa di un dipendente di una compagnia aerea fosse da ritenersi nullo. Il suddetto licenziamento era infatti avvenuto sulla base di prove procurate attraverso un “illecito accesso alla corrispondenza” del manager, violando così le normative sulla privacy.
La società aveva proceduto nei confronti del dipendente inviandogli una lettera in cui si affermava che lo stesso era stato sospeso in via cautelare “al fine di verificare alcune informazioni recentemente acquisite… e potenzialmente impattanti sul vincolo fiduciario”. Immediatamente dopo la società aveva provveduto a disattivare la sua casella di posta elettronica aziendale, al cui interno aveva inserito un messaggio automatico che citava: “sono momentaneamente indisponibile e sarete contattati il primo possibile”, il tutto senza autorizzazione.
Il passo successivo da parte della società è stato quello di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti del manager, accusato di aver messo in atto condotte che andavano a “denigrare i ruoli di governance aziendale e quindi preordinate a perseguire finalità non coincidenti con quelle della società e ciò a prescindere dalla circostanza che le medesime siano state divulgate o meno”, e di non aver comunicato all’amministrazione rapporti precedenti con consulenti esterni.
Al termine del procedimento si era giunti al licenziamento per giusta causa. Il ricorso del dirigente è stato però accolto dal giudice, il quale ha affermato che i “controlli difensivi” messi in atto dal datore di lavoro per tutelare beni estranei al rapporto di lavoro ed evitare comportamenti illeciti, devono essere correlati alla commissione di un illecito da parte del dipendente, e devono basarsi su dati acquisiti successivamente rispetto all’insorgere del sospetto.
Dunque il datore di lavoro da un lato può eseguire i suddetti controlli solo se è presente una motivazione specifica, e dall’altro può utilizzare solo i dati che scopre in seguito al legittimo controllo.
Nella sentenza, dunque, il licenziamento è stato dichiarato nullo per motivo illecito, ai sensi dell’articolo 1345 del Codice Civile. Il giudice ha così stabilito che la società reintegrasse il dirigente, disponendo altresì la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Per la verifica di eventuali illeciti messi in atto dai dipendenti, sempre più aziende chiedono l’aiuto ad una agenzia investigativa autorizzata, specializzata in investigazioni aziendali.
Gli investigatori privati raccolgono le prove della condotta del dipendente attraverso delle attività di pedinamento e di monitoraggio, coadiuvate da attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per raccogliere informazioni anche dalla rete e dai social network.
Al termine di ogni attività investigativa, viene rilasciata una relazione dettagliata e un dossier fotografico con filmato che potrà essere utilizzato in Tribunale. Inoltre, gli agenti potranno essere convocati in qualità di testimoni in tutte le fasi di giudizio.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
–Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente;
–Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
-Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: ilsole24ore.it
