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Per la Cassazione, il diritto all’assegno divorzile permane anche se il suo titolare ha instaurato una convivenza “more uxorio”.
L’Ordinanza n. 6111/2024 prende in carico la vicenda che vede un ex-coniuge, richiedere la revoca dell’assegno divorzile.
Inizialmente, la Corte di appello di Roma aveva rilevato che, ai fini della revoca o della riduzione di quest’ultimo era necessaria la duplice condizione della sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche degli ex-coniugi e dell’idoneità di tali modificazioni.
Alla luce di questi parametri, la Corte d’appello aveva pertanto accolto il reclamo proposto dall’ex moglie avverso la decisione emessa dal Giudice di primo grado con cui veniva revocato l’obbligo di contributo al mantenimento a carico dell’ex marito.
La Corte ha affermato che in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all’assegno di divorzio, in linea di principio, di per sé permane, nella misura stabilita dalla sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se il suo titolare instauri una convivenza “more uxorio” con altra persona, salvo che sussistano i presupposti per la revisione dell’assegno e cioè che tale convivenza ha determinato un mutamento ” in melius” – pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidato e protraendosi nel tempo – delle condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza.
La relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione, essendo detta convivenza di per sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche del titolare, potendo essere statuita con persona priva di redditi e patrimonio, e dovendo l’incidenza economica di detta convivenza essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano.
Sulla scorta di tali motivi, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 6111/2024 ha rigettato il ricorso proposto dall’ex marito e condannato lo stesso al pagamento delle spese.
In questi casi, gli investigatori privati possono intervenire a fianco dell’ex coniuge per aiutarlo a raccogliere le prove necessarie, tramite:
–Attività di monitoraggio e di pedinamento dell’ex coniuge;
–Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
–Indagini patrimoniali;
-Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: studiocataldi.it
