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La giurisprudenza riconduce la fattispecie del mobbing nell’ambito della responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., norma che prevede il generale obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica, l’incolumità e la personalità morale del lavoratore.
Ciò significa che se il datore di lavoro non adotta tutte le misure necessarie, o peggio ancora, ne è egli stesso l’autore, sarà ritenuto a risarcire innanzitutto un danno non patrimoniale, in quanto avente ad oggetto la persona, la sua salute e la sua personalità. In secondo luogo, il riconoscimento alla vittima anche di danno patrimoniale può essere accolto trattandosi, nello specifico, di danni patrimoniali “secondari”, accessori e connessi al danno primario da mobbing che è tipicamente non patrimoniale.
Nel caso in oggetto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4726 del 22 febbraio 2024, afferma che l’impugnativa del licenziamento e quella del risarcimento del danno da mobbing hanno natura diversa e, pertanto, non è ravvisabile una unicità del credito tale da escludere la proposizione di giudizi separati.
La stessa precisa che la diversa natura dei suddetti crediti, seppur inerenti ad uno stesso rapporto di lavoro, può determinare anche differenti regimi probatori e normativi, nonché riti differenti.
Pertanto, perché vi sia un giudicato sottinteso occorre che fra la questione decisa espressamente e quella che si vuole che venga risolta sussista un rapporto di dipendenza inscindibile. In sintesi, entrambe le questioni devono possedere un presupposto logico immutabile.
Quindi, la proposizione, in giudizi separati, dell’azione per mobbing, al quale il lavoratore assuma collegato il licenziamento, e quella di impugnativa di quest’ultimo, pur già adottato al momento di presentazione del primo ricorso, non comporta un frazionamento del credito – e ciò anche se il presupposto di fatto comune delle due azioni risieda nel denunciato mobbing -, in quanto le due azioni si presentano ontologicamente diverse, essendo la prima di condanna per il risarcimento del danno per lesione di un bene della vita (la salute), mentre la seconda ha natura costitutiva, cui consegue, per legge, una condanna che ha ad oggetto la tutela di un diverso bene della vita (il lavoro e lo status di lavoratore).
Queste condotte sono molto frequenti, e spesso vengono messe in atto da alcuni dirigenti aziendali per costringere il lavoratore ad abbandonare il proprio posto di lavoro spontaneamente, invece di licenziarlo, oppure per una forma di ritorsione, perché ad esempio il dipendente ha denunciato ai superiori delle irregolarità sul posto di lavoro, o perché non ha assecondato condotte immorali perpetrate in azienda, come avances o azioni illegali.
Chi compie mobbing può essere denunciato, ma questa condotta deve essere dimostrata con prove incontestabili, che possono essere raccolte grazie all’intervento di una agenzia investigativa autorizzata.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
–Attività di monitoraggio e di pedinamento;
–Assunzione programmata;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
–Testimonianza in Tribunale, se necessario.
Fonte: soluzionilavoro.it;
