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Il provvedimento disciplinare di espulsione del dipendente che con approcci inopportuni disturbava e metteva a disagio le colleghe, è stato confermato dalla Cassazione.
Il caso in questione nasce da fatti accertati sia dal Giudice di primo grado che dalla Corte di Appello di Milano (che li ha confermati).
Si tratta del comportamento inadeguato di un dipendente, nello specifico il suddetto aveva avuto atteggiamenti che violavano le disposizioni aziendali, caratterizzati da “mancanza di rispetto (..) nei confronti delle lavoratrici vittime delle sue attenzioni ripetute e sgradite, nonché un profondo disinteresse per il turbamento e disagio provocato a queste ultime dai continui e inopportuni approcci”.
A causa di tale comportamento, il dipendente è stato licenziato dall’azienda. Nel corso del giudizio però, il suddetto dipendente ha più volte contestato tale decisione, ritenendo non integrato il fatto a lui addebitato.
Dopo aver esaminato le deposizioni dei vari testimoni, la Corte d’Appello si è espressa ritenendo nella valutazione complessiva dei fatti, che il provvedimento disciplinare espulsivo fosse proporzionato agli stessi. Le testimoni avevano infatti dimostrato disagio, fastidio e paura nei confronti delle sgradite condotte dell’appellante.
Secondo la Corte d’Appello infatti, nonostante l’azienda avesse già preso provvedimenti per assicurare alle proprie dipendenti sicurezza e tranquillità, il dipendente aveva “continuato intenzionalmente, disattendendo la diffida ricevuta, a porre in essere le condotte denunciate dalle dipendenti”. Questi comportamenti, contestualmente alla recidiva, hanno fatto sì che il rapporto fiduciario tra il dipendente ed il datore di lavoro venisse irrimediabilmente minato, conducendo al legittimo licenziamento del suddetto.
Il dipendente ha deciso poi di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dal Giudice di secondo grado, contestando nello specifico la violazione delle norme poste a presidio del licenziamento.
Con ordinanza n. 31790/2023, la Suprema Corte ha confermato la valutazione dei fatti addebitati al ricorrente, ritenendo di contro infondate le motivazioni che hanno portato alla contestazione della legittimità del procedimento disciplinare adottato dal datore di lavoro.
La Corte spiega infatti che “nella motivazione della sentenza gravata è stata dettagliata la sequenza procedimentale, conforme a legge, che ha portato alla contestazione disciplinare e all’adozione della sanzione espulsiva per condotte inappropriate e generatrici di turbamento e paura ai danni di colleghe, sequenza iniziata con un’articolata diffida e, successivamente sviluppatasi, alla luce di constata assenza di adempimento alla diffida, in contestazione formale, nella quale sono stati richiamati gli addebiti oggetto di diffida, oltre quelli successivi che ne evidenziano l’inadempimento, perdurando la situazione di indesiderato approccio nei confronti delle colleghe; nella contestazione è stata legittimamente ricompresa anche la recidiva per precedente sanzione disciplinare per fatti di diversa natura”.
Nei casi in cui fosse anche solo il sospetto che venga messo in atto una condotta illecita o negligente da parte del lavoratore, le aziende possono rivolgersi agli investigatori privati, per effettuare dei controlli difensivi e per verificare la conformità alle Policy aziendali da parte di dipendenti e collaboratori.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente infedele;
– Assunzioni Programmate;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web.
Fonte: studiocataldi.it
