Confidentiality Guaranteed
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Dopo essersi introdotto all’interno del server aziendale abusivamente ed utilizzando senza permesso credenziali di cui in passato era in possesso, l’ex dipendente aveva sottratto file importanti come disegni, progetti e fogli di calcolo facenti parte della proprietà intellettuale della ditta in cui lavorava.
Il Tribunale di Vicenza, pertanto, ha deciso di condannare il dipendente 58enne a due anni e nove mesi di reclusione, dopo che l’ex azienda in cui lavorava ha sporto denuncia. L’azienda gestiva la produzione di impianti di essiccazione e trattamento termico del legno e l’uomo lavorava come collaboratore per il settore commerciale, in termini tecnici “segnalatore”.
L’uomo, dopo aver terminato il rapporto con l’azienda di cui faceva parte, ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro con un‘azienda concorrente. Nel periodo tra il 5 settembre del 2019 e il 3 gennaio del 2020, l’ex dipendente dopo aver ha fatto uso non autorizzato delle password aziendali di cui era in possesso decise di introdursi nel sistema informatico con fini diversi da quelli per cui l’azienda lo aveva autorizzato.
Il comportamento dell’uomo e l’appropriazione di disegni, progetti e fogli di calcolo avrebbe causato problemi all’attività dell’azienda, cercando di sviare i clienti verso l’azienda concorrente e utilizzando le offerte della ditta dove in passato aveva lavorato. L’ex dipendente, sotto veste di dipendente della nuova azienda, però, avrebbe proposto le offerte sottratte senza autorizzazione dall’azienda in cui lavorava ad alcuni clienti, organizzando diverse visite e appuntamenti con loro.
L’azienda si era accorta di tale vicenda dopo che il loro dipendente ha dato le dimissioni e si era accertata del fatto solo dopo aver esaminato tutta la documentazione che aveva in uso. L’azienda decise quindi di sporgere querela per appropriazione indebita e furto dei dati informatici, e quindi per concorrenza sleale.
In ambito economico-giuridico la concorrenza sleale si definisce come l’utilizzo di tecniche e mezzi illeciti per ottenere un ingiusto vantaggio sui competitor o per arrecare loro un danno.
Sia il giudice che il pubblico ministero avevano inquadrato il reato in due diversi modi; mentre il primo aveva riqualificato il primo capo d’imputazione in appropriazione aggravata, il pubblico ministero lo aveva inquadrato come furto di dati.
Alla fine, la sentenza da parte del Tribunale è arrivata: l’ex dipendente è stato assolto dal giudice dal secondo capo d’imputazione perché il fatto non sussiste. Nonostante ciò, però, il condannato dovrà pagare 2.500 euro di multa per appropriazione indebita aggravata e dovrà scontare due anni e nove mesi di reclusione.
L’imputato dovrà, inoltre, pagare 5.105 euro per le spese del processo. Nonostante questa sentenza, l’avvocato difensore dell’uomo, comunica che il suo cliente sicuramente ricorrerà in appello e preferisce non commentare per il momento, attendendo che il giudice depositi le motivazioni tra novanta giorni.
In casi come questo, il danno da concorrenza sleale non è costituito solamente dalla sottrazione di clientela o di dati, ma anche dagli atti di denigrazione aziendale che si possono tradurre in danno all’immagine e dunque in una plausibile diminuzione di vendita dei prodotti.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, per l’analisi dei canali di vendita, dei social delle aziende e dei soggetti coinvolti nell’illecito e per la raccolta di elementi utili a dimostrare l’illecito da fonti aperte e database;
-Attività di pedinamento e di monitoraggio dei soggetti coinvolti nella presunta concorrenza;
–Testimonianza in Tribunale, se necessaria.
Fonte: corriere.it
