Confidentiality Guaranteed
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Per la Cassazione è legittimo il licenziamento del lavoratore sorpreso durante l’orario di lavoro ad allontanarsi dalla propria postazione per utilizzare i social network sul proprio cellulare, attuando così un comportamento negligente.
Secondo la Cassazione, non importa se il datore di lavoro utilizza uno strumento come Facebook per controllare il dipendente verso il quale nutre un fondato sospetto di comportamenti illeciti tenuti durante l’orario di lavoro, e nemmeno importa che il datore utilizzi un profilo falso, creato ed utilizzato appositamente per monitorare il dipendente: il web ed i social media rappresentano, ormai, strumenti utilizzati quotidianamente, per diverse finalità e per molto tempo durante la giornata.
Nel caso in questione, il datore di lavoro, già informato di precedenti episodi di assenteismo del dipendente e della sua scarsa osservanza degli orari lavorativi, notava lo stesso allontanarsi dalla sua postazione per una telefonata e decideva di creare un profilo Facebook falso per contattarlo e verificare il comportamento negligente del lavoratore, nonché la commissione di violazioni legate alla sicurezza sul lavoro a causa del suo allontanamento dalla postazione lavorativa che rimaneva incustodita. Il dipendente rispondeva intrattenendo una conversazione con il profilo fake durante l’orario di lavoro, non solo quel giorno, ma anche nei giorni successivi e da posizioni compatibili con la sede aziendale, come dimostrato dalla geolocalizzazione dell’account Facebook.
Al controllo messo in atto dal datore di lavoro segue il licenziamento per giusta causa ed il caso giunge sino alla Corte di cassazione che, conferma la legittimità dello stesso, in quanto ritiene che il controllo effettuato sul dipendente, anche a mezzo di un profilo falso di Facebook, fosse diretto a prevenire condotte illecite che avrebbero potuto danneggiare l’azienda e mettere a rischio la sicurezza ed il funzionamento dei macchinari al quale il lavoratore era addetto.
La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’appello, riteneva quindi che il controllo difensivo non violasse l’art. 4 della legge n. 300/1970, poiché tale misura non era continua, invasiva o lesiva dell’autonomia lavorativa. Inoltre, il licenziamento veniva giudicato proporzionato, considerando precedenti infrazioni simili commesse dal dipendente negli anni precedenti e richiamati nella lettera di contestazione.
La Suprema Corte osservava che l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori limita l’uso di apparecchiature di controllo a distanza, subordinandone l’installazione a un accordo con le rappresentanze sindacali o a disposizioni specifiche dell’Ispettorato del Lavoro. Tuttavia, il controllo difensivo, mirato a proteggere il patrimonio aziendale e a prevenire comportamenti illeciti, esula da queste restrizioni.
In casi come questi, possono intervenire gli investigatori privati, i quali agiscono sia attraverso delle indagini OSINT/SOCMINT, tramite le quali possono monitorare reti e canali social per controllare l’attività del dipendente, ma anche con attività di monitoraggio e pedinamento.
Le informazioni raccolte dagli investigatori privati all’interno della rete, data la natura mutevole di questa, vengono cristallizzate nel tempo tramite software specifici che permettono di conservare l’informazione anche qualora venisse cancellata ed inserite in un dossier insieme alle informazioni raccolte durante l’attività di pedinamento. Tale fascicolo potrà poi essere utilizzato in Tribunale insieme all’eventuale testimonianza dell’investigatore.
Fonte: www.laleggepertutti.it
