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La Cassazione, con l’ordinanza n. 5168 del 27.02.2024, si è espressa in merito all’annullamento del contratto di un dipendente della Pubblica Amministrazione che ha mentito riguardo il proprio titolo di studi, fornendo una falsa autocertificazione per ottenere il posto di lavoro.
Il suddetto dipendente era stato assegnato in via cautelare allo svolgimento temporaneo di un incarico diverso rispetto a quello per cui era stato assunto, e dunque procedeva mediante ricorso richiedendo la cifra di € 13.602,64 corrispondente alla differenza tra la retribuzione effettivamente percepita, e quella che invece gli spettava per la mansione svolta in sostituzione di quella originaria.
L’opposizione della Pubblica Amministrazione viene rigettata dalla Corte d’Appello, in quanto secondo quest’ultima l’adozione di misure cautelari non è motivazione sufficiente a giustificare impedimenti alla carriera o penalità a livello economico per il dipendente.
Mediante Cassazione, la Pubblica Amministrazione fa ricorso sostenendo che nella decisione presa dalla Corte non era stato tenuto in considerazione l’accertamento del falso titolo di Laurea che il dipendente dichiarava di avere e che risultava necessario per poter ricoprire incarichi dirigenziali.
Ribaltando la precedente pronuncia, La Cassazione afferma come la Pubblica Amministrazione sia innanzitutto libera di accertare la conformità e veridicità di un’autocertificazione e in secondo luogo, qualora risulti falsa, sia libera di adottare le misure che ritiene più adeguate nei confronti del dipendente che ha mentito.
Tuttavia, nella sentenza emerge come l’intero sistema delle autocertificazioni sia basato su presunzioni di veridicità, il che non consente di mettere a paragone la possibilità di controllo della Pubblica Amministrazione, con la conoscenza effettiva messa in atto a priori delle non veridicità successivamente emerse.
I Giudici di Legittimità stabiliscono di conseguenza che la nullità del contratto stipulato su false dichiarazioni è da ritenersi parziale, valida cioè solo per il periodo in cui vi è stata la prestazione del lavoro, e solo per la retribuzione che ne è con seguita. Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla PA, che non deve dunque al dipendente nessuna somma.
Come in questo caso, la PA può rivolgersi alle agenzie investigative autorizzate per procurarsi le prove degli illeciti messi in atto dai dipendenti infedeli da presentare in sede di giudizio.
Per prevenire questo tipo di situazioni, in fase di assunzione, l’azienda, sia pubblica che privata, può chiedere agli investigatori privati delle indagini preassuntive, con lo scopo di comprovare la veridicità delle esperienze e della formazione che il potenziale dipendente dichiara di possedere, nonché di verificare la sua reputazione e il suo stile di vita, qualora fosse non conforme alle mansioni che dovrà svolgere, e quindi la sua moralità.
Conosciuta anche come Pre-employment screening, questo tipo di indagine individua la presenza di “red flags” nel background professionale e personale del candidato, permettendo all’azienda di tutelarsi da possibili problematiche future.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
– Indagini pre-assuntive;
– Indagini reputazionali;
– Attività di monitoraggio e dipedinamento del dipendente;
– Attività di Web Intelligence OSINTe SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web.
Fonte: lavorosi.it
