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La vicenda trae origine da due dipendenti comunali, i quali vengono ritenuti responsabili dei delitti di truffa aggravata ai danni dello Stato perché, attraverso il reciproco scambio dei badge, avevano in diverse occasioni falsamente attestato la loro entrata e uscita dal servizio.
Questa è stata affrontata con la sentenza n. 1999 del 17.01.2024, ove la Cassazione penale afferma che devono essere ritenuti responsabili del reato di truffa aggravata i dipendenti che si scambiano i cartellini al fine di indicare orari di entrata e uscita dal servizio non corrispondenti alla realtà.
La Cassazione afferma, preliminarmente, che sono utilizzabili a fini probatori nel processo penale, le rilevazioni degli orari di ingresso ed uscita dei lavoratori, anche ove gli apparecchi di rilevazione siano stati installati in violazione delle garanzie procedurali previste dall’art. 4, comma 2, della L. 300/1970 dallo Statuto dei Lavoratori.
Quindi, la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra sempre una condotta fraudolenta, che prevede il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza.
Su tali presupposti, la Corte d’Appello di Sassari rigetta il ricorso degli imputati e conferma la loro colpevolezza rispetto al reato ascrittogli.
Anche in questo caso, la presenza degli Investigatori Privati avrebbe verificato e confermato le condotte dei dipendenti attraverso:
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
-Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: www.lavorosi.it
