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Una recente sentenza della Corte d’Appello di Roma ha ribadito un principio di grande rilevanza nell’ambito del diritto di famiglia: impedire in modo sistematico a un genitore di mantenere un rapporto con il proprio figlio può costituire un illecito civile e dare luogo a un consistente risarcimento del danno.
Nel caso esaminato dai giudici, è stato riconosciuto a un padre un risarcimento superiore a 156.000 euro per il grave pregiudizio subito a causa dell’impossibilità, protrattasi per anni, di esercitare pienamente il proprio ruolo genitoriale. La decisione rappresenta un importante precedente perché conferma che il mancato rispetto dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria in materia di affidamento e diritto di visita può comportare conseguenze non solo sul piano familiare, ma anche sotto il profilo della responsabilità civile. L’art. 709-ter del Codice di Procedura Civile, infatti, prevede specifici strumenti nei confronti del genitore che ostacola il corretto esercizio della responsabilità genitoriale o impedisce il regolare svolgimento delle modalità di affidamento stabilite dal giudice. La sentenza richiama indirettamente uno dei principi cardine del diritto di famiglia: il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile, equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, salvo situazioni che rendano necessario limitarlo per la tutela del bambino. Quando uno dei genitori ostacola volontariamente tale rapporto, non viene leso soltanto il diritto dell’altro genitore, ma anche quello del figlio, con possibili ripercussioni sul suo sviluppo affettivo e relazionale.
Il caso specifico
La vicenda riguarda una coppia separatasi quando il figlio aveva appena tre anni. Secondo quanto ricostruito nel lungo iter giudiziario, la madre avrebbe impedito per anni al padre di esercitare il proprio diritto di visita, nonostante numerosi provvedimenti dei giudici che disponevano la regolare frequentazione tra padre e figlio. Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria sarebbero rimaste sostanzialmente inattuate, fino a quando il Tribunale per i Minorenni arrivò a disporre il trasferimento del minore presso il padre e, successivamente, la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale. Anche tali provvedimenti, tuttavia, non avrebbero trovato concreta esecuzione. La vicenda ha assunto una rilevanza tale da giungere davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha condannato lo Stato italiano per non aver garantito efficacemente il diritto alla vita familiare del padre, riconoscendo la violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Successivamente è intervenuta anche la Corte di Cassazione, che ha riconosciuto l’atteggiamento ostruzionistico tenuto dalla madre e le conseguenze prodotte sul rapporto tra padre e figlio, demandando alla Corte d’Appello di Roma la quantificazione del danno. La Corte d’Appello ha quindi riconosciuto al padre un risarcimento superiore a 156.000 euro.
Il supporto delle agenzie investigative nelle controversie familiari
Nelle controversie relative all’affidamento dei figli o al mancato rispetto dei provvedimenti del giudice, la disponibilità di prove oggettive può risultare determinante per consentire al legale di rappresentare correttamente la situazione davanti all’Autorità Giudiziaria. In particolare, nei casi in cui vi siano contestazioni relative al concreto esercizio della responsabilità genitoriale, può assumere rilievo la documentazione delle modalità con cui ciascun genitore si prende cura dei figli durante i periodi di permanenza stabiliti. Un’attività di osservazione e monitoraggio può infatti essere finalizzata a verificare, ad esempio, come il genitore trascorre il tempo con i minori nei giorni in cui ne ha la disponibilità, se si occupa direttamente di loro o se li affida abitualmente ad altre persone, elementi che possono contribuire a fornire un quadro più completo della situazione familiare.
La raccolta di elementi concreti e verificabili, sempre nel rispetto della normativa vigente, può quindi rappresentare un supporto utile per ricostruire le circostanze oggetto di contestazione e consentire una valutazione basata su dati oggettivi.
Fonte: Federpol
