Confidentiality Guaranteed
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Con la sentenza n. 28613, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo installare telecamere nascoste sul posto di lavoro, anche senza il consenso dei sindacati o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, quando queste siano utilizzate per verificare condotte illecite da parte dei dipendenti.
Tali strumenti di videosorveglianza devono però essere impiegati esclusivamente per proteggere il patrimonio aziendale e solo in presenza di sospetti fondati, evitando di trasformarsi in un controllo costante delle attività lavorative.
La Corte precisa inoltre che, secondo l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), il monitoraggio a distanza dei dipendenti tramite dispositivi audiovisivi è generalmente vietato, salvo il rispetto delle procedure previste dalla normativa sulla privacy (GDPR). Tuttavia, quando si tratta di difendere il patrimonio del datore di lavoro da comportamenti fraudolenti, il diritto alla riservatezza del lavoratore può essere limitato.
Nel caso esaminato, una dipendente di una farmacia è stata sorpresa a sottrarre denaro e medicinali per un periodo di circa tre anni. A seguito del ricorso, il Pubblico Ministero ha confermato la condanna, imponendo alla ricorrente il pagamento delle spese legali, il risarcimento del danno quantificato in via provvisionale in 5.000 euro, oltre all’applicazione delle pene accessorie.
In questi casi è fondamentale effettuare delle indagini sui dipendenti infedeli al primo sospetto, per evitare l’aggravarsi della condotta illecita e l’inevitabile rischio di emulazione tra i colleghi.
La maggior parte delle aziende si rivolge alle agenzie investigative autorizzate per i cosiddetti controlli difensivi, in modo da ottenere le prove degli illeciti da utilizzare in giudizio, se necessario, per la tutela dei propri diritti.
Nella sentenza citata, infatti, viene riportato testualmente che “le riprese sono utilizzabili ai fini del quadro dimostrativo (Sez. 2, nr. 2890 del 16/1/2015, Boudhraa, Rv. 262288), in quanto l’installazione delle telecamere non si pone quale strumento volto al controllo a distanza dei dipendenti, tale da ledere il loro diritto alla riservatezza, bensì è finalizzato a ottenere la conferma dell’attività illecita che il datore di lavoro aveva il sospetto che si compisse nella sua farmacia e, quindi, per difendere il patrimonio della sua azienda, attività che non può considerarsi illecita (cfr. Sez. II,22/01/2015, n. 2890, Rv. 262288 in un caso – analogo a quello in scrutinio – in cui il datore di lavoro aveva installato, tramite un investigatore privato, una telecamera nascosta nel suo negozio, dove risultavano degli ammanchi. Dalle videoriprese emergeva che una dipendente, in più occasioni, si impossessava di somme di denaro ricevute dai clienti. Quindi, provvedeva a far installare una telecamera nascosta puntata nella zona della cassa.”
Il furto aziendale, oltre a costituire un reato, è ovviamente motivo di licenziamento per giusta causa, al di là del danno economico cagionato all’azienda, perché si tratta di una condotta che lede irrimediabilmente il vincolo di fiducia tra dipendente e datore di lavoro.
Fonte: federpol.it
