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In seguito alla sentenza 26417 del 10 ottobre 2024 della Cassazione, viene dichiarato non licenziabile il lavoratore che, durante i permessi ex legge 104, svolge differenti mansioni.
IL RACCONTO
Il caso in oggetto vede una lavoratrice di un supermercato usufruire dei permessi L. 104 in merito all’assistenza che deve prestare nei confronti del padre con invalidità. Il datore di lavoro del supermercato ha iniziato a sospettare che la donna potesse utilizzare questi permessi non solo per prestare aiuto al padre, e ha così deciso di ingaggiare un investigatore privato con il compito di effettuare indagini verso la donna, per verificare quali attività svolgesse durante i giorni in cui aveva i permessi in questione.
Dalle indagini dell’investigatore privato emerge che la donna si presentava effettivamente alla casa del padre, ma ciò avveniva solamente per qualche ora rispetto a quelle che aveva a disposizione. L’azienda datrice di lavoro ha successivamente deciso di procedere con il licenziamento, sostenendo quindi che nei momenti in cui non si trovava fisicamente con il padre durante le giornate di permesso, utilizzasse queste occasioni per svolgere attività personali.
IL RICORSO
In seguito al licenziamento, la donna ha deciso di impugnare il provvedimento. Il Tribunale, la Corte di Appello e la Cassazione hanno deciso di approvare la sua contestazione e di sostenere la sua versione dei fatti. È stato così deciso che il licenziamento venisse annullato e che la dipendente in questione dovesse essere riassunta.
La donna sostiene di fatto che durante le giornate e le ore di permesso ha sempre svolto attività inerenti al prendersi cura del padre. Attività come fare la spesa, andare in posta, in farmacia o dal medico, erano state svolte solamente nell’interesse del padre, in quanto dichiara che l’assistenza prestata nei suoi confronti non li limita solamente allo stare fisicamente in casa con lui, ma che siano necessarie anche attività di questo genere e ulteriormente ospitare il padre stesso all’interno della propria dimora.
IL MOTIVO
La Suprema Corte, in seguito alla sentenza 26417 del 10 ottobre 2024, sostiene che “elemento essenziale dell’assistenza è l’esistenza di un diretto nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile, precisando che tale nesso causale va inteso non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione con il permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile, senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all’assistenza in relazione all’orario di lavoro“.
L’eccesso di questo diritto durante le giornate di permesso si verifica nel caso in cui il lavoratore in questione utilizzi questi momenti per svolgere attività inerenti alla sola assistenza personale e non quindi a quella familiare per cui le è stato concesso il permesso (cfr. Cassazione 8784/2015 e Cassazione 17968/2026). L’assistenza familiare non può quindi riguardare il solo sostegno da svolgersi all’interno dell’abitazione, ma deve comprendere anche attività di assistenza al di fuori della dimora, le quali non possono essere svolte dal soggetto per il quale si presta il soccorso (cfr. Cassazione 12679/2024 – 6468/2024 – 25290/2022 – 1394/2020 – 21529/2019 – 30676/2018 – 23891/2018 – 29062/2017 – 17968/2016 – 9217/2016 – 8784/2015).
“La Corte ha altresì ribadito che non integra abuso la prestazione di assistenza al familiare disabile in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, in quanto si tratta di permessi giornalieri su base mensile, e non su base oraria“. Si sostiene inoltre che il lavoratore deve necessariamente comunicare in anticipo al proprio datore di lavoro le date nelle quali decide di prendersi i permessi che gli spettano, per potersi accordare e per permettere al datore stesso di programmare e organizzare queste giornate. Il lavoratore però, nel momento in cui comunica al datore di lavoro i giorni in cui si prenderà il permesso, non è ancora a conoscenze di quali ipotetici imprevisti potranno presentarsi in merito all’assistenza del soggetto disabile in questione, e proprio per questo motivo i permessi vengono intesi per tutta la giornata e non per determinate e singole ore, in quanto “in concreto e caso per caso l’assistenza potrà essere distribuita durante l’arco della giornata secondo le varabili esigenze del disabile e secondo la tipologia delle incombenze da adempiere“.
CONCLUSIONE
I permessi per l’assistenza in merito alla legge 104 vengono concessi per tre giorni al mese, anche non consecutivi, al soggetto lavoratore con un congiunto con disabilità non ricoverato. Il dipendente in questione dovrà, durante questi tre giorni, prestare assistenza al parente, trattandosi di attività da svolgere sia all’interno dell’abitazione, che fuori da questa, nel caso in cui il soggetto disabile non sia in grado di svolgerle autonomamente. Inoltre, viene dichiarato che il soggetto lavoratore che presta assistenza potrà svolgere questo tipo di attività anche nel caso in cui il disabile non sia presente.
Attraverso il monitoraggio del dipendente gli investigatori privati possono accertare la realtà dei fatti e provare eventuali inadempimenti, provando il tutto mediante report fotografico e video che potrà essere confermato dall’agente investigativo, tramite testimonianza, in sede di possibile contenzioso.
L’attività investigativa è del tutto lecita, come più volte confermato dalla giurisprudenza in materia.
In particolare, le agenzie investigative agiscono attraverso:
–Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in permesso;
–Attività di web intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
–Testimonianza in tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: studiocataldi.it
