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La legge italiana riconosce il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) quando una condotta altera, anche solo momentaneamente, la condizione psichica di una persona, generando fastidio.
L’elemento oggettivo si realizza attraverso una significativa intrusione nella sfera personale della vittima, che può avvenire in luogo pubblico, aperto al pubblico, oppure tramite strumenti di comunicazione come il telefono. Non è necessario che la molestia sia abituale: anche una sola azione, se ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, può integrare il reato.
Sul piano soggettivo, la norma richiede il dolo, cioè la coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo. È irrilevante la convinzione di agire per un fine non biasimevole o per il ritenuto conseguimento di un proprio diritto: ciò che conta è la consapevolezza dell’effetto disturbante.
Il caso concreto: la sentenza n. 32770/2025 della Corte di Cassazione
Nel caso in esame, A.A. è stato condannato dal Tribunale di Vibo Valentia alla pena di € 100 di ammenda per aver recato molestia e disturbo a B.B. tramite ripetuti contatti telefonici e messaggi di testo, nel periodo tra il 13 e il 31 dicembre 2022, con l’intento di riallacciare una relazione sentimentale ormai conclusa.
La Corte ha valorizzato la deposizione della persona offesa e la documentazione prodotta (screenshot delle comunicazioni), ritenendo provato che l’imputato aveva tempestato la ex di chiamate e messaggi, agendo in modo pressante e indiscreto, interferendo sgradevolmente nella vita privata della vittima. La difesa ha contestato la decisione, sostenendo che la condotta fosse motivata dal desiderio di recuperare il rapporto e che i messaggi non avessero contenuto offensivo. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che la contravvenzione tutela la tranquillità pubblica e che la reiterazione di decine di telefonate e messaggi in pochi giorni costituisce una condotta molesta, invasiva e pressante, sufficiente a integrare il reato, anche se la persona offesa non ha attivato sistemi di blocco del numero.
Come può intervenire l’agenzia investigativa in questo caso?
Raccolta delle prove:
– supporto nella raccolta sistematica di screenshot, audio e messaggi ricevuti, garantendo l’autenticità dei dati e la corretta conservazione attraverso appositi sistemi di cristallizzazione.
– utilizzo di tecniche di digital forensics per estrarre e certificare le comunicazioni moleste dai dispositivi elettronici, rendendo le prove inoppugnabili davanti all’autorità giudiziaria.
Supporto alla persona offesa:
– consulenza sulle migliori strategie per proteggere la privacy,
– monitoraggio della situazione in caso di reiterazione delle condotte,
– bonifiche tablet, pc e smartphone per contrastare e impedire la fuga di informazioni riservate attraverso l’individuazione della eventuale presenza di software subdoli,
– attività di contropedinamento, per verificare l’eventuale presenza del persecutore o di persone ad egli legate, negli ambienti fisici frequentati dalla vittima.
Conclusione
La sentenza n. 32770 della Corte di cassazione costituisce un importante riferimento in materia di molestie tramite telefono, confermando che anche una condotta di breve durata, se reiterata e invasiva, integra il reato di cui all’art. 660 c.p.
La tutela della tranquillità pubblica e privata è garantita anche contro comportamenti che, pur motivati da intenti personali, risultano pressanti e sgraditi per la vittima. In questi casi, il supporto di un’agenzia investigativa può essere fondamentale per la tutela della vittima e per la corretta gestione delle prove, facilitando l’accertamento dei fatti e la condanna del responsabile.
Fonti: canestrinilex.com
