Confidentiality Guaranteed
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Accade spesso che prevedendo la fine del matrimonio, uno dei coniugi cerchi di sottrarre denaro o beni che appartengono all’altro, pensando di uscirne indenne. L’articolo 649 del codice penale rubricato “non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti” recita:
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
1) del coniuge non legalmente separato;
1-bis) della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato;
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
Secondo l’articolo sopra menzionato, il reato di furto non si configura tra coniugi non legalmente separati, tra persone dello stesso sesso unite civilmente e tra fratelli o sorelle conviventi. Questo significa che la sottrazione di una somma di denaro dal conto corrente di famiglia non può essere oggetto di una querela per furto.
In questi casi l’unica soluzione è un’azione civile per la restituzione del dovuto.
La norma trova la sua ratio nella tutela della famiglia contro eventuali turbamenti creati da intromissioni della giurisdizione penale nella stessa. Se la coppia si dovesse riconciliare e dovesse ritornare a coabitare, gli effetti della separazione verrebbero meno e, in questo caso, un eventuale furto avvenuto durante il periodo di non coabitazione ritornerebbe a non essere penalmente punibile perché la riconciliazione ha portata retroattiva.
Le coppie dello stesso sesso unite civilmente, allo stesso modo delle coppie eterosessuali unite in matrimonio, rientrano nel dettato dell’articolo 649 del codice penale e non si possono querelare per furto. Secondo un’interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, il furto non è configurabile neanche nelle coppie di fatto, vale a dire, tra soggetti che convivano nonostante non siano né sposati né uniti civilmente.
Il privilegio viene giustificato con l’intento di evitare una sanzione che potrebbe turbare i rapporti familiari, che di solito sono caratterizzati da interessi comuni non esclusivamente patrimoniali.
La punibilità o la perseguibilità d’ufficio potrebbe recare un maggiore pregiudizio negli equilibri familiari della mancata punizione stessa.
Il fatto che il furto tra coniugi non sia reato non libera chi, in costanza di matrimonio, ha prelevato in modo unilaterale soldi dal conto corrente cointestato, e che debba restituirli una volta che la convivenza sia cessata. La causa di non punibilità viene estesa anche alle coppie di fatto che abbiano un rapporto non occasionale di vita domestica, qualificato da una comunanza di sentimenti e interessi, sempre se i reati contro il patrimonio siano commessi in danno del convivente.
Se non si conoscono le reali condizioni patrimoniali del coniuge, è sempre possibile richiedere, ad una agenzia investigativa autorizzata, delle indagini prematrimoniali, per poter ottenere un quadro reale della situazione economica del coniuge.
Gli investigatori privati operano sia sul campo, con attività di pedinamento e monitoraggio, per produrre foto e video da inserire nel dossier investigativo, sia online, con attività di Web Intelligence, OSINT e SOCMINT.
Le attività investigative vengono svolte per il tempo necessario e sufficiente a difendere il diritto del cliente, senza eccedere e senza invadere la sfera personale del soggetto di interesse.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
– attività di pedinamento e di monitoraggio, per verificare la sua condotta;
– indagini patrimoniali;
– testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonti: diritto.it;
