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La Corte d’appello di Taranto confermava la sentenza, del giudice di primo grado che, in parziale accoglimento dell’impugnativa del licenziamento irrogato al lavoratore per furto di beni aziendali, aveva ritenuto il licenziamento non proporzionato e condannato la società datrice di lavoro, ai sensi dell’art. 18, comma 5, St. Lav., al pagamento di 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, negando invece la reintegrazione nel posto di lavoro.
In particolare, la Corte d’appello evidenziava la correttezza della valutazione del Tribunale, avvenuta nel 2019, in merito alla proporzionalità del licenziamento, tenuto conto dell’esiguo valore della merce rubata (una forma di caciotta Brigante del peso di 2 kg e un trancio di prosciutto da gr 500) «e delle altre circostanze evidenziate».
Avverso tale decisione proponevano ricorso entrambe le parti.
La Corte di cassazione con ordinanza n. 27353 del 26 settembre 2023, dapprima ribadisce la propria interpretazione in merito ai rimedi in caso di licenziamento illegittimo previsti dall’art. 18 Stat. Lav. In particolare, ricorda che il rimedio della reintegrazione (art. 18, comma 4 Stat. Lav.) trova applicazione, con riferimento alla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato «solamente nell’ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa».
Con riferimento al caso di specie, poi, la Suprema Corte evidenzia che il giudizio di proporzionalità effettuato dalla Corte territoriale non si è limitato, né avrebbe potuto, alla tenuità del valore del bene sottratto. Infatti, correttamente, prosegue la Corte di Cassazione, è stato osservato che «non è emerso dunque chiaramente, in base allo svolgimento dei fatti, così come bene evidenziato dal giudice di primo grado, una lesione grave del vincolo fiduciario, tenuto conto che pur lavorando dal 1999, non aveva mai ricevuto contestazioni per episodi analoghi e le grandi dimensioni dell’impresa escludevano la lesione di un rapporto personale di fiducia con il datore di lavoro» e che le mansioni di magazziniere cui era addetto il lavoratore «non richiedono una particolare affidabilità e un particolare rapporto di fiducia con il datore di lavoro».
Infine, con riferimento al ricorso incidentale del lavoratore, rigetta l’interpretazione per cui la condotta del lavoratore avrebbe una connotazione illecita talmente esigua da essere praticamente irrilevante, sottolineando che, come correttamente rilevato dalla Corte d’appello di Trento, «non può invece parlarsi di insussistenza del fatto quando il fatto sussiste ed è pure illecito, ossia la condotta rientra appieno nelle ipotesi sanzionate dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro ed è riprovevole sul piano morale e giuridico, in quanto violativa di una regola fondamentale del vivere civile ed è anche sanzionata penalmente».
Alla luce di tutto quanto sopra, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’appello e rigettato entrambi i ricorsi.
In casi come questi, molte aziende si rivolgono alle agenzie investigative autorizzate per i cosiddetti controlli difensivi, in modo da ottenere le prove degli illeciti da utilizzare in giudizio, se necessario, per la tutela dei propri diritti. Solitamente le prove si ottengono in brevi periodi di tempo, grazie a delle attività di monitoraggio e di pedinamento dei dipendenti infedeli, coadiuvate da attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per esaminare il loro comportamento online e raccogliere elementi utili dal web.
Rientra nei controlli difensivi anche la videosorveglianza, che il datore di lavoro può mettere in atto anche grazie all’apporto degli investigatori privati, senza dover chiedere preventivamente un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, poiché lo scopo è quello di provare l’illecito per tutelare il patrimonio aziendale. Molto utile, in questi casi, è anche il Mystery Shopping: l’investigatore privato si finge un cliente, ed in questo modo può raccogliere le prove di un eventuale illecito messo in atto dal lavoratore.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente infedele;
-Attività di Mystery Shopping e/o Assunzioni Programmate;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
-Installazione telecamere occulte;
-Mystery Shopping.
Fonti: ntplusdiritto.it
