Confidentiality Guaranteed
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QUANDO LE REGISTRAZIONI O I FILMATI SUL LAVORO SONO VIETATI?
L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori specifica che la registrazione o la ripresa video all’interno dell’attività aziendale possa essere utilizzata solamente per esigenze produttive e organizzative, per la sicurezza sul lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, solo se viene rispettato un giusto equilibrio tra la protezione degli interessi aziendali e la salvaguardia della dignità e della privacy del lavoratore (Cass. Sent. n. 18168 del 26.06.2023). In questi casi, è comunque necessario che sia presente un accordo con i sindacati o l’autorizzazione dall’Ispettorato del Lavoro e che i dipendenti siano informati.
Diversamente, le registrazioni video vengono considerate legittime in presenza di un sospetto fondato inerente alla commissione di un illecito e per le cosiddette “indagini difensive”.
In questi casi, l’installazione di telecamere nascoste è consentita anche in assenza di un accordo con i sindacati o senza la necessaria autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Inoltre, non è obbligatorio neanche informare preventivamente i dipendenti.
CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE
Quel che è importante comprendere è che tali controlli difensivi, fatti con le telecamere nascoste, sono ammessi non come strumento di controllo preventivo e/o casuale – magari al fine di procurarsi la prova contro un dipendente ritenuto “scomodo” – ma solo come strumento per avvalorare degli indizi già sussistenti.
Se non sussistono fondati sospetti di condotte illecite non è ammessa la sorveglianza nascosta sul lavoro e tale condotta potrebbe essere oggetto di denuncia, costituendo un reato da parte del datore.
L’utilizzo di dispositivi di sorveglianza per scopi illegittimi può comportare l’inutilizzo delle informazioni acquisite e la nullità del procedimento penale. In aggiunta, la collocazione di sistemi di sorveglianza senza previe autorizzazioni può comportare una denuncia contro il datore di lavoro, configurandosi come un reato.
In sostanza, la videosorveglianza è lecita solo se serve a raccogliere una prova chiara e concreta, che possa essere utilizzata in un eventuale procedimento legale.
ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
In casi come questi, molte aziende si rivolgono alle agenzie investigative autorizzate per i cosiddetti controlli difensivi, in modo da ottenere le prove degli illeciti da utilizzare in giudizio, se necessario, per la tutela dei propri diritti. Solitamente le prove si ottengono in brevi periodi di tempo, grazie a delle attività di monitoraggio e di pedinamento dei dipendenti infedeli, coadiuvate da attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per esaminare il loro comportamento online e raccogliere elementi utili dal web.
Come già sopra menzionato, rientra nei controlli difensivi anche la videosorveglianza, che il datore di lavoro può mettere in atto anche grazie agli investigatori privati, senza dover chiedere preventivamente un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, poiché lo scopo è quello di provare l’illecito per tutelare il patrimonio aziendale.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente infedele;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
-Installazione telecamere occulte.
Fonte: laleggepertutti.it
