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La Cassazione con l’ordinanza n.24100 del 28 agosto 2025, conferma la legittimità del licenziamento di un lavoratore, tifoso ultrà, che ha offeso le forze dell’ordine, ritenendo che tali condotte verbali, reiterate e avvenute durante eventi sportivi, abbiano leso il decoro e l’immagine dell’azienda, giustificandone il licenziamento.
Sebbene la condotta sia avvenuta fuori dal contesto lavorativo, il legame tra le azioni del tifoso e la sua appartenenza aziendale ha reso la condotta rilevante ai fini disciplinari, perché l’utilizzo di frasi gravemente ingiuriose e l’istigazione a condotte violente in occasione di eventi calcistici costituisce negazione di valori etici che sono asse portante della convivenza civile.
È innegabile la compromissione dell’elemento fiduciario che connota il rapporto di lavoro, essendo venuta meno nel datore la fiducia che deve poter riporre nel suo dipendente che, invece, si è reso responsabile di gravi fatti addirittura meritevoli di tutela penale e tali da pregiudicare la statura morale del lavoratore, come da fattispecie disciplinare prevista nel CCNL.
Infatti, proprio nel CCNL, è prevista la sanzione espulsiva nel caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato, comminata al lavoratore per un’azione che seppur commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, lede la sua integrità morale.
Il Tribunale ha chiarito che, sebbene il giudice non possa limitarsi a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo tenuto a valutare in concreto la condotta addebitata e la proporzionalità della sanzione, i reati commessi non sono conformi ai valori dell’ordinamento e sono di natura tale da compromettere la fiducia del datore di lavoro nel corretto espletamento del rapporto, considerando la gravità dei fatti, l’elemento intenzionale e la reiterazione dell’incitazione a condotte violente, come tali incompatibili con un’attività lavorativa da svolgere in diretta collaborazione con gli altri dipendenti dell’azienda.
Pertanto, in casi come questi e simili, un’azienda per tutelarsi può ricorrere ad un’agenzia investigativa autorizzata sia in fase pre-assuntiva, sia in costanza di rapporto per accertare eventuali comportamenti illeciti del dipendente che possono danneggiare l’azienda.
Cosa può fare un’agenzia investigativa?
Può accertare la realtà dei fatti e provare eventuali inadempimenti attraverso delle indagini digitali e il monitoraggio del dipendente, raccogliendo le prove in un report fotografico e video che potrà essere confermato dall’agente investigativo, tramite testimonianza, in sede di possibile contenzioso.
In particolare, le agenzie investigative agiscono attraverso:
– attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente;
– attività di web intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
– testimonianza in tribunale, per confermare quanto riportato nel dossier investigativo, se necessario.
Fonte: ilSole24Ore
