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L’ex coniuge che durante il matrimonio ha avuto incarichi lavorativi di rilievo, ma ha scelto di rinunciarvi per dedicarsi alla famiglia e alla cura dei figli, può avanzare la richiesta di un assegno divorzile.
Il giudizio per la concessione dell’assegno dipende da una valutazione equilibrata tra le condizioni economico-patrimoniali di entrambe le parti, prendendo in considerazione l’apporto di ciascuno alla vita familiare e patrimoniale.
In questo contesto, la decisione di rinunciare a un lavoro prestigioso può giocare un ruolo importante.
La funzione dell’assegno divorzile non è solo compensativa del divario economico tra i coniugi, ma si fonda anche sulla solidarietà e tiene in considerazione i contributi non economici offerti durante il matrimonio, come l’accudimento della famiglia.
Il principio guida è quello dell’indipendenza economica dell’ex coniuge, che può essere limitata dalle scelte compiute durante la vita matrimoniale.
Un recente caso discusso dalla Corte di cassazione, l’ordinanza n. 23323/2024 del 29 agosto 2024 ha ulteriormente chiarito questi principi.
La vicenda ha avuto inizio al tribunale di Roma, quando, al termine di un procedimento di divorzio, all’ex marito spettava l’onere di contribuire al mantenimento dei figli collocati dalla madre e allo stesso tempo veniva rifiutava la domanda della ex moglie di ricevere un assegno divorzile.
La donna, insoddisfatta dalla sentenza, anche in relazione alla sua rinuncia alla carriera prestigiosa durante il matrimonio, ha presentato appello presso la corte d’appello di Roma, con l’obbiettivo di ottenere un assegno divorzile a suo favore e un contributo maggiore per il mantenimento dei figli.
Il giudice di secondo grado, ascoltate le ragioni della donna e valutati gli elementi forniti, ha accolto il ricorso, riconoscendo la sua richiesta e aumentando l’importo a carico dell’ex marito per il mantenimento dei figli.
La Corte territoriale riguardo all’assegno divorzile sottolinea come la ex moglie aveva richiesto il riconoscimento e la valorizzazione dell’apporto da lei fornito alla vita familiare nel corso del matrimonio, con la propria ed esclusiva cura dei figli con accrescimento delle capacità reddituali e di lavoro del marito.
La conferma che l’ex moglie avesse all’interno del suo matrimonio rinunciato ad incarichi lavorativi arrivava inoltre dallo stesso ex marito che nel corso del procedimento aveva affermato che la moglie, prima del matrimonio, aveva lavorato con impieghi di prestigio e che a seguito del matrimonio aveva interrotto tale attività. La Corte ha ritenuto fondata la richiesta della donna, riconoscendo il diritto all’assegno divorzile, in particolare tenendo in considerazione alla rinuncia agli incarichi per sostenere il marito.
L’ex marito non soddisfatto della decisione ha presentato ricorso in Cassazione. Secondo l’uomo, l’ex moglie non aveva fornito alcun contributo alla vita famigliare, non avendo rinunciato alle proprie aspettative lavorative per la cura dei figli ma invece aveva assunto scelte personali con lo scopo di soddisfare le proprie esigenze e non quelle della coppia e di conseguenza alla crescita del patrimonio familiare.
Gli Ermellini, lette le argomentazioni dichiaravano il ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato. Ripercorrendo l’orientamento giurisprudenziale la Corte sottolineava come la natura perequativo-compensativa dell’assegno implica che questo debba essere adeguato sia a compensare il coniuge più debole della rinuncia a realistiche occasioni lavorative per contribuire ai bisogni della coppia e della famiglia sia ad assicurare un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e di conseguenza alla formazione del patrimonio sia famigliare che dell’altro coniuge.
Alla luce di quanto sopra gli Ermellini affermavano che la Corte essendosi accertata che i redditi dell’ex marito erano di gran lunga superiori a quelli della donna, che quest’ultima aveva svolto lavori di prestigio prima del matrimonio che erano poi cessati a causa della nascita dei figli e che a seguito della separazione, la signora aveva trovato un nuovo lavoro part-time che le permetteva di continuare a dedicarsi alla famiglia. A fronte di ciò la Corte d’Appello aveva ritenuto provato sia la rinuncia alla carriera professionale da parte della donna sia la dedizione esclusiva alla casa e ai figli durante il matrimonio.
Viste, quindi, le corrette motivazioni e l’applicazione dei principi da parte del giudice di secondo grado la Corte di cassazione respingeva il ricorso dell’ex marito
In casi come questi, le agenzie investigative possono svolgere un ruolo cruciale nella revisione o nella determinazione dell’assegno divorzile. Gli investigatori possono raccogliere le prove dell’effettiva condizione economica del beneficiario attraverso delle attività di pedinamento e di monitoraggio del coniuge e delle indagini patrimoniali, coadiuvate da attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT.
Fonte: dinellalex;
