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La perdita del lavoro da parte del genitore obbligato al mantenimento del figlio non determina automaticamente la riduzione dell’assegno. Il giudice, prima di accogliere una richiesta di diminuzione, deve verificare in modo concreto la reale situazione economica dell’interessato, per accertare se il licenziamento abbia effettivamente inciso sulla sua capacità reddituale.
Questo principio è stato ribadito dalla recente sentenza n. 32540/2025 della Corte di Cassazione del 13 dicembre 2025.
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva ridotto l’assegno di mantenimento per il figlio basandosi esclusivamente sul licenziamento del padre, senza approfondire adeguatamente la sua situazione economica complessiva. In particolare, non era stata svolta alcuna verifica sulle ulteriori risorse o sul patrimonio dell’uomo.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il licenziamento, da solo, non è sufficiente a giustificare una riduzione del mantenimento. È necessario valutare tutte le risorse economiche del genitore obbligato, prima di modificare l’importo dell’assegno.
Per questo motivo, la Suprema Corte ha annullato la decisione di secondo grado e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Ancona per un nuovo esame più approfondito.
Per verificare la reale situazione patrimoniale dell’ex coniuge e il suo reale tenore di vita, specie se in contrasto con quanto dichiarato, è possibile rivolgersi ad una agenzia investigativa autorizzata.
La ricerca degli elementi di prova avviene sia grazie a delle attività di monitoraggio e di pedinamento, producendo foto e video relativi alla condotta dell’ex coniuge, sia tramite la consultazione di database su fonti aperte e chiuse ed attività di OSINT e SOCMINT.
L’attività di pedinamento è molto importante, perché consente di verificare se l’ex coniuge percepisce redditi non dichiarati (lavori in nero ecc.).
Una volta raccolti gli elementi utili all’indagine, gli investigatori redigono un dossier dettagliato che l’ex coniuge può produrre in giudizio.
Fonte: dinellalex.com
