Confidentiality Guaranteed
Confidentiality Guaranteed

Con la sentenza n. 213/2024 i Giudici della Corte di Appello di Torino ribadiscono che “con la separazione dei coniugi il figlio minore deve essere affidato a uno dei due genitori, che in caso di contrasto deciderà da solo quantomeno sulle questioni scolastiche e sanitarie, laddove le criticità genitoriali dell’altro sono state rilevate dai servizi sociali del Comune e ostacolano lo sviluppo delle relazioni con il minore”.
Il caso in oggetto riguarda la vicenda di una madre che, dopo alcuni anni di matrimonio e la nascita di un figlio, ha presentato ricorso per separazione.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione, affidando il minore ad entrambi i genitori, ma collocandolo presso la madre e assegnandole la casa familiare. In caso di mancato accordo tra i genitori, è stato predisposto un calendario di visite per il padre. Il Tribunale ha confermato il coinvolgimento del Servizio Sociale e della NPI nel sostegno al nucleo familiare e al minore, concedendo gradualmente al padre la possibilità di avere il figlio per la notte. Inoltre, ha stabilito che il padre deve contribuire al mantenimento del figlio versando un importo mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La moglie ha presentato ricorso presso la Corte di Appello di Torino, cercando di modificare il regime di affidamento del figlio e la gestione dei tempi di permanenza del minore con il padre, e ha richiesto un contributo per le spese legali. Il marito ha risposto alla richiesta opponendosi all’appello e chiedendo che la sentenza di primo grado fosse confermata.
Per quanto riguarda le questioni affidate alla Corte, il Tribunale ha argomentato che, sebbene vi fosse un certo grado di conflitto tra i genitori riguardo all’educazione del figlio, tale conflitto non era così grave da giustificare l’affidamento esclusivo del minore a uno dei genitori. Per quanto riguarda il diritto di visita, il Tribunale ha stabilito un regime strutturato che favorisse una vera bigenitorialità, nonostante le difficoltà del padre nella relazione con il figlio e il fatto che il minore non avesse mai pernottato presso di lui.
La donna ha impugnato la decisione del Tribunale sostenendo che sono state valutate in modo errato le prove presentate e che durante il procedimento di primo grado è emersa l’inadeguatezza genitoriale del padre e il suo scarso interesse nei confronti del figlio. Ha inoltre sostenuto che dalle relazioni della NPI è emerso il desiderio del bambino di cambiare cognome da quello paterno a quello materno, e che nelle rare occasioni in cui è stato con il padre, il bambino è tornato a casa visibilmente turbato con episodi di incontinenza diurna. Il bambino ha riferito di un padre poco presente, che non lo aiuta con i compiti, che dorme spesso e che vive in un ambiente poco pulito.
La Corte di Appello di Torino ha accolto l’appello, basandosi sulle prove raccolte nel processo di primo grado e sulle relazioni del Servizio Sociale e della NPI, che evidenziavano l’incapacità del padre di mantenere un legame stabile con il figlio e di intraprendere percorsi di sostegno per affrontare le proprie criticità e migliorare il rapporto con la moglie. Il Servizio Sociale ha riportato che, durante i tre anni di assistenza, il padre è rimasto rigido nelle proprie posizioni, concentrato esclusivamente su sé stesso e ha dimostrato scarso interesse e capacità nel passare del tempo con il figlio.
Durante le sedute con la psicologa, il minore ha manifestato un profondo disagio, percependo il disinteresse del padre e temendo di essere nuovamente deluso, poiché il padre ha tradito la sua fiducia più volte in passato. Di conseguenza, la Corte di Appello di Torino ha accolto l’appello della madre, ritenendo che l’inadeguatezza genitoriale del padre e le gravi conseguenze emotive per il bambino, causate dall’egoismo paterno, giustificassero l’affidamento esclusivo del minore alla madre.
Proprio per la raccolta degli elementi concreti, delle prove che possono essere decisive per determinare l’attribuzione o la revoca dell’affidamento del minore, potrebbe essere fondamentale procedere con delle indagini familiari dedicate all’affidamento dei minori, il cui esito è utilizzabile in ambito giudiziale.
Nello specifico, il ruolo dell’investigatore privato è fondamentale in situazioni di questo tipo. Gli investigatori privati operano attraverso attività di pedinamento, di monitoraggio e di web intelligence (OSINT e SOCMINT), in modo tale da:
-accertare l’affidabilità e la moralità del genitore osservandone i comportamenti manifestati in presenza e non dei figli minori;
-documentare l’idoneità dei luoghi in cui vivono i figli minori, le persone che frequentano e la condotta adottata dal genitore;
-accertare lo stile di vita ed il comportamento del genitore, contrario allo sviluppo dell’integrità fisica e morale del minore stesso.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del genitore;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
-Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonti: dinellalex.com;
