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Con la Sentenza n. 5677 del 04.03.2024, la Cassazione afferma che è sufficiente un pregiudizio potenziale per legittimare il licenziamento del dipendente se la condotta tenuta dal medesimo compromette quel particolare affidamento riposto in ordine alla corretta esecuzione del servizio relativo alla gestione dei rapporti finanziari.
La sentenza trae origine dal Tribunale di Torre Annunziata che vede un lavoratore impugnare giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli per aver compiuto quattro operazioni sospette in materia di incasso assegni in spregio alla normativa prescritta in materia. Queste provenienti da compagnie assicurative per risarcimenti danni da infortunistica stradale, e tutte connotate da una serie di gravi irregolarità schematiche e reiterate, consistenti nella mancata attivazione del “Gestore Code” e nell’apertura di un libretto di risparmio per riscuotere un unico assegno munito di sbarramento generale.
La Corte d’Appello rigetta la domanda di ricorso, ritenendo legittimo il recesso anche per il potenziale pregiudizio e il discredito all’immagine della società datrice.
La Cassazione, nel confermare la pronuncia di merito, afferma che è sufficiente non soltanto il danno patrimoniale ma anche l’imminente pericolo potenziale o eventuale per l’interesse dei soggetti coinvolti. Soprattutto nel caso in questione in cui vi è impegno di capitale pubblico nella società datrice, essendo che i lavoratori devono assicurare affidabilità nei confronti del datore di lavoro e dell’utenza. La reiterazione, in un ristretto arco temporale, delle violazioni procedurali dimostrava la particolare gravità della condotta inadempiente, sintomatica di un complessivo modus operandi del lavoratore.
Ritenendo violato quest’ultimo precetto nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente e conferma la legittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.
In tal merito, l’investigatore privato può fornire un contributo essenziale per l’azienda datrice di lavoro, raccogliendo prove della condotta del dipendente secondo le attività sotto riportate:
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente infedele;
-Attività di Mystery Shopping e/o Assunzioni Programmate;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web.
-Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Sentenza: Cass.-sent.-n.-5677-2024.pdf (lavorosi.it)
Fonte: www.lavorosi.it
