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Al giorno d’oggi l’infedeltà costituisce un illecito solo in caso di matrimonio e non per coloro che hanno un legame affettivo o sono conviventi. Tale comportamento può avere ripercussione solo sul piano civile. Il tradimento, però, fino a circa 40 anni fa era considerato un illecito nel Codice Penale.
In particolare, l’adulterio e il concubinato erano puniti reciprocamente dagli art. 559 e 560 del Codice Penale. Queste due norme, sono state considerate illegittime della Corte Costituzionale con le sentenze n. 126/1968 e n. 147/1969. Tuttavia, l’infedeltà del marito era già stata declassificata a differenza di quella della moglie che è rimasto un reato fino alla pronuncia del 1968, dove constatava che l’infedeltà di quest’ultima era più grave. Difatti, per le donne, l’adulterio era considerato reato anche solo se avveniva una sola volta, mentre per gli uomini era punibile solo se l’adulterio si trasformava in concubinato, ossia una relazione extra coniugale stabile.
La differenza deriva dalla concezione “patriarcale della famiglia“, dove la donna era correlata al marito e l’essergli fedele era considerato fondamentale per la tutela dell’onore e della prole. Tuttavia, la Corte Costituzionale, eliminò questa distinzione, e lo fece con due sentenze:
– sentenza n. 126 del 1968: sentenzia l’illegittimità dell’art 559 del codice penale, nella parte in cui puniva l’adulterio della moglie, in quanto violava il principio di uguaglianza tra uomo e donna;
– sentenza n. 147 del 1969: laddove puniva il concubinato del marito, completando così la depenalizzazione dell’adulterio per entrambi i sessi.
Oggi, quindi, l’adulterio non è più reato, ma può comunque avere ripercussioni e conseguenze sul piano civile, specialmente in casi di separazione e divorzi. Ad esempio nel caso in cui ci siano le prove di un tradimento, può comportare l’addebito alla separazione con susseguente ripercussione: perdita del diritto di mantenimento e dei diritti successori. Un altro caso, secondo la Cassazione, prevede che dall’adulterio possa derivare l’obbligo del risarcimento in favore del coniuge tradito quando la condotta infedele lede i diritti inviolabili della persona, come “salute, onore, dignità o l’integrità psicofisica”.
Tuttavia, se l’infedeltà non costituisce un illecito penale, altri atteggiamenti possono integrare reati peculiari:
–tradimento conclamato pubblico: il coniuge traditore manifesta senza pudore la relazione extraconiugale a terzi soggetti, umiliando e offendendo il coniuge davanti a conoscenti;
–tradimento con persona vicina alla famiglia: quando il coniuge compie l’atto con un familiare, un amico o un collega del coniuge tradito, aumentando la sofferenza;
–abbandono della casa coniugale: il coniuge infedele abbandona la casa famigliare per vivere con l’amante, mettendo il coniuge in un contesto di difficoltà economica, senza mezzi di sussistenza (in questa circostanza avviene il reato di “violazione degli obblighi di assistenza famigliare“);
–violenza e minacce: in caso di maltrattamenti fisici o psicologici oltre all’infedeltà nei confronti del coniuge tradito;
–diffusione di notizie false o offensive; in caso di diffamazione sul coniuge tradito, ledendo la sua persona e dignità, (in questo contesto può avvalersi anche il reato di diffamazione).
Inoltre, il coniuge tradito può far richiesta di un risarcimento, esponendo il nesso di casualità tra il tradimento e il danno subito, avvalendosi di prove concrete delle modalità lesive con cui si è debilitato l’adulterio e delle ripercussioni negative che sono sopraggiunte. Il risarcimento comprende sia il danno patrimoniale (spese mediche sostenute per curare lo stress provocato dal tradimento), sia il danno non patrimoniale (danno morale e danno biologico per la salute).
Per tutti i casi citati sopra è possibile avere supporto e tutelarsi rivolgendosi a degli investigatori privati, per ottenere le prove del tradimento, delle violenze o di altri comportamenti, da utilizzare, se necessario, anche in sede di giudizio per una separazione e un divorzio, poiché hanno valore probatorio.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi:
–Attività di monitoraggio e di pedinamento del partner infedele;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso partner infedele a pubblicare online prove delle sue condotte disoneste.
–Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: www.laleggepertutti.it
