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La Cassazione afferma, con l’ordinanza n. 582 del 08.01.2024, che il periodo di comporto, ai fini dell’art. 2110 c.c., deve essere interrotto per effetto della richiesta del lavoratore di godere del periodo feriale, che il datore deve concedere anche in costanza di malattia del dipendente stesso.
Nel caso in oggetto, il lavoratore impugna giudizialmente il recesso irrogatogli per superamento del periodo di comporto, deducendo che erano stati erroneamente computati anche cinque giorni di assenza nell’agosto 2016 riferibili, invece, a ferie.
La Corte d’Appello accoglie la domanda, sul presupposto che il dipendente, che aveva chiesto di poter beneficiare delle ferie dopo la scadenza della malattia, non era tenuto precisare la sua intenzione di interrompere il decorso del comporto.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che al lavoratore assente per malattia è consentito di mutare il titolo dell’assenza con la richiesta di fruizione delle ferie già maturate al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, vige nell‘ordinamento il principio di conversione delle cause di assenza dal lavoro, che rende possibile il mutamento del titolo dell’assenza stessa, ancorché in corso, in altro che presupponga una diversa giustificazione.
Pertanto, per la sentenza, ove una richiesta di ferie sia stata avanzata e, sia pure parzialmente, accolta prima del superamento del periodo di comporto, il datore non può conteggiare i relativi giorni di assenza ai fini della conservazione del posto, attesa la garanzia costituzionale del diritto alle ferie e il rilevante e fondamentale interesse del dipendente a evitare, con la fruizione delle stesse o di riposi compensativi già maturati, la possibile perdita del posto di lavoro.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, avendo la stessa autorizzato le ferie in prosecuzione della malattia.
Per casi come questi, di malattie prolungate, o per la verifica di eventuali illeciti messi in atto dai dipendenti assenti, sempre più aziende chiedono l’aiuto ad una agenzia investigativa autorizzata, specializzata in investigazioni aziendali.
Gli investigatori privati raccolgono le prove della condotta del dipendente attraverso delle attività di pedinamento e di monitoraggio, coadiuvate da attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per raccogliere informazioni anche dalla rete e dai social network.
Al termine di ogni attività investigativa, viene rilasciata una relazione dettagliata e un dossier fotografico con filmato, il cui valore legale è riconosciuto in fase di giudizio in virtù delle autorizzazioni ex art.134 T.U.L.P.S. Inoltre, i nostri agenti potranno essere convocati in Tribunale in qualità di testimoni in tutte le fasi di giudizio.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente;
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-Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: lavorosi.it;
