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La Cassazione si è espressa mediante l’ordinanza n. 8381 del 28.03.2024 per quanto riguarda l’illegittimità del licenziamento di un dipendente che, durante la malattia, ha comunicato il suo nuovo indirizzo di residenza solo all’INPS e non anche al datore di lavoro.
Il licenziamento era avvenuto in quanto il dipendente non era risultato reperibile ad una visita fiscale richiesta dal datore di lavoro durante il periodo in cui era assente dal posto di lavoro per malattia. Il lavoratore ha fatto però ricorso, impugnando giudizialmente il licenziamento irrogatogli.
La sua domanda è stata accolta dalla Corte d’Appello, che ha ritenuto illegittimo il licenziamento in quanto era stato constatato che il ricorrente aveva provveduto a comunicare all’INPS il cambio di residenza e quindi il nuovo indirizzo di reperibilità.
Confermando quanto deciso dalla Corte d’Appello, la Cassazione ha dichiarato che la non reperibilità del lavoratore alla visita fiscale dovuta ad un cambio di residenza, anche qualora quest’ultimo sia stato comunicato solo all’INPS, non è sufficiente a giustificare il licenziamento in quanto la condotta non integra l’illecito disciplinare di assenza ingiustificata. Tutt’al più, i Giudici di Legittimità riconoscono nella suddetta condotta un‘omessa comunicazione alla società del mutamento della residenza.
La sentenza riconosce dunque l’illegittimità del licenziamento in quanto misura eccessiva e stabilisce il reintegro del dipendente secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 4, L. 30/1970. Di contro però applica allo stesso una sanzione conservativa, ovvero il pagamento di una multa poiché la sua condotta è ricompresa dal CCNL applicato al caso di specie tra quelle comportanti appunto tale tipologia di sanzione.
Sulla base di quanto detto finora, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma l’illegittimità della sanzione espulsiva impugnata dalla stessa.
Il lavoratore, dunque, ha tutto il diritto di cambiare domicilio durante la malattia, magari per poter ricevere assistenza o per altre ragioni personali, ma non può omettere di comunicare questa informazione a chi di dovere.
Infatti, conoscere il domicilio del dipendente in malattia, seppure provvisorio e circoscritto ai soli giorni di assenza, permette al datore di lavoro di esercitare il suo diritto di controllo sul dipendente, anche con attività di tipo investigativo.
Non è solo l’ente previdenziale, dunque, ad avere la possibilità di controllare il dipendente attraverso le visite fiscali, ma anche il datore di lavoro, ad esempio tramite l’ausilio delle agenzie investigative autorizzate.
Gli investigatori privati, per effettuare questo tipo di indagine, svolgono della attività di pedinamento e di monitoraggio del dipendente, coadiuvate da attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT: a volte infatti sono gli stessi dipendenti che, durante i giorni di malattia, pubblicano sui loro social foto in cui svolgono attività del tutto incompatibili con lo stato di salute dichiarato.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
-Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in permesso;
-Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte illecite;
–Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.
Fonte: lavorosi.it
