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Con l’ordinanza n. 2157 del 30 gennaio 2025, la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento giurisprudenziale in materia di controlli datoriali volti a verificare il corretto utilizzo, da parte del lavoratore, dei permessi previsti dalla ex Legge 104/1992.
La decisione in esame trae origine dal ricorso presentato dal lavoratore contro la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che aveva confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa, intimatogli per l’uso improprio dei permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992 per l’assistenza alla madre.
A seguito di controlli eseguiti tramite un’agenzia investigativa, era stato accertato che il lavoratore, beneficiario di due ore di permesso dalle 13:00 alle 15:00, in almeno sei occasioni era rientrato a casa intorno alle 13:00 per poi uscire, circa un’ora dopo, in sella a una bicicletta da corsa e abbigliato con indumenti sportivi (scarpe, guanti, casco, occhiali), facendo ritorno verso le 17:00. In ragione di tali comportamenti, il datore di lavoro aveva proceduto a intimargli il licenziamento per giusta causa.
La Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento osservando che la condotta del lavoratore, caratterizzata da reiterazione sistematica e preordinata, evidenziava da un lato l’ormai abituale utilizzo improprio dei permessi e, dall’altro, il particolare disvalore del comportamento, finalizzato esclusivamente al soddisfacimento di esigenze di svago personale.
Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, contestando principalmente le modalità di controllo adottate dal datore di lavoro e sostenendo l’inutilizzabilità delle informazioni raccolte in violazione dei principi di riservatezza e tutela della vita privata.
La Corte giudica infondato il ricorso, ritenendo la sentenza “coerente con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (da ultimo v. Cass. n. 30079 del 2024) secondo cui, fermo restando che il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un’agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera (tra le recenti, v. Cass. n. 17004 del 2024; in precedenza Cass. n. 9167 del 2003; Cass. n. 15094 del 2018; Cass. n. 21621 del 2018; Cass. n. 25287 del 2022), tuttavia le medesime pronunce affermano reiteratamente che il controllo delle agenzie investigative può avere ad oggetto il compimento di “atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale” (così ancora Cass. n. 9167 del 2023, che cita la giurisprudenza precedente); in particolare, è costantemente ritenuto legittimo il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo dei permessi ex lege n. 104 del 1992 (v. Cass. n. 4984 del 2014; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 15094 del 2018; Cass. n. 4670 del 2019; da ultimo, Cass. n. 6468 del 2024)”.
Il datore di lavoro, dunque, può accertare l’utilizzo improprio dei permessi ricorrendo ad una agenzia investigativa autorizzata.
Attraverso il monitoraggio del dipendente gli investigatori privati possono provare eventuali inadempimenti, cristallizzando il tutto mediante report fotografico e video che potrà essere confermato dall’investigatore privato, tramite testimonianza, in sede di possibile contenzioso.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
– Attività di monitoraggio e di pedinamento del dipendente in permesso;
– Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web: è spesso lo stesso dipendente a pubblicare online prove delle sue condotte incompatibili con l’assistenza da prestare al disabile;
– Testimonianza in tribunale, se necessario.
Fonte: cfnews.it
